Il TAR Lazio, con sentenza n. 12485 del 21 dicembre 2018, si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento, successivo alla stipula del contratto, con cui l’amministrazione aveva decretato l’annullamento del bando di gara. Il provvedimento di annullamento, conforme al principio del contrarius actus, appare conforme ai presupposti di legge, adeguatamente motivato ed effetto di adeguata istruttoria.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il presupposto per un legittimo esercizio del potere di annullamento di ufficio non può ricondursi al mero ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto; occorre inoltre una comparazione tra detto interesse pubblico e l’entità del sacrificio imposto all’interesse privato, tanto più quando, in ragione del tempo trascorso, l’interessato abbia maturato un legittimo affidamento alla conservazione del bene della vita. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato rispondeva ai requisiti di legge e presentava gli elementi della fattispecie in relazione ai quali è consentito l’esercizio del potere di annullamento.
Per quanto riguarda, poi, la domanda di risarcimento del danno, occorre svolgere alcune considerazioni.
Nell’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, nel descrivere i danni subiti faceva espresso riferimento alla attività lavorativa prestata per quasi un anno in conformità del contratto stipulato, per la quale nona veva ricevuto retribuzione e/o corrispettivo alcuno. Tali somme, in quanto consistenti in prestazioni di fonte contrattuale, derivanti dall’esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui viene richiesto, in sostanza, il pagamento delle somme corrispondenti alla parte di servizio svolta da parte del ricorrente.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al risarcimento del danno da lucro cessante, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità la giurisdizione in caso di annullamento del provvedimento favorevole ma illegittimo rientra nella cognizione del giudice ordinario.
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