Appalti, 60 giorni per firmare. Se la stipula del contratto di appalto o di concessione non avviene entro 60 giorni dall’aggiudicazione, il dirigente preposto ne risponde sotto il profilo disciplinare e di responsabilità per danno erariale. È quanto prevede la legge 120 sulle semplificazioni all’articolo 4, al comma 1, che modifica l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici.In particolare, nel testo della legge di conversione del decreto-legge 76/2020 si introducono due modifiche al comma 8 dell’articolo 32. La prima è contenuta al primo periodo della disposizione (art. 4, comma 1) della legge 120 ove si specifica che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo, anziché «ha luogo», come previsto dal testo sino ad ora vigente, entro 60 giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione (salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire, ovvero l’ipotesi di differimento).
Al riguardo va rilevato che il legislatore, con riferimento all’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, ne specifica la valenza purché essa sia comunque «giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto», determinando l’effetto di restringere i casi in cui possa sussistere un’ipotesi di differimento concordata tra le parti contraenti.
La seconda modifica attiene a una aggiunta al comma 8 in base alla quale la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all’interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto; il legislatore ha precisato poi anche che un eventuale ritardo viene valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
A tale proposito va ricordato che l’articolo 21 della legge 120 ha limitato la responsabilità per danno erariale ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo.
Per il resto, la novella apportata dall’articolo 4, comma 1 chiarisce che la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. Viene tuttavia fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell’articolo 32 del codice, in materia rispettivamente di termine minimo da rispettare dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione nonché in materia di domanda cautelare.A tale riguardo, dalla relazione illustrativa al decreto-legge 76 poi convertito nella legge 120 si ricava che si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi.
Peraltro, si legge nella relazione, l’espresso richiamo ai commi 9 e 11 dell’articolo 32 consente di ritenere «adeguatamente salvaguardati lo «stand still» sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la mancata stipulazione del contratto, nel caso in cui sia adottato un provvedimento giurisdizionale di sospensione della procedura la stazione appaltante non può stipulare il contratto e il ritardo nella stipulazione deve ritenersi senz’altro giustificato.
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