Anche gli operatori economici non invitati alle procedure negoziate possono presentare un’offerta e partecipare alla gara d’appalto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 3989/2018. Gli unici vincoli sono che l’operatore possieda i requisiti e che non ci siano costi aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.Il Consiglio di Stato ha spiegato che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando consiste in una sorta di disciplina speciale che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, affida esclusivamente all’amministrazione l’individuazione degli operatori economici astrattamente idonei a svolgere la prestazione e pertanto invitati a presentare l’offerta.Questa disciplina risponde a principi di snellimento e celerità della procedura, giustificati dall’importo dei lavori da appaltare, al di sotto delle soglie comunitarie.I giudici sostengono però che “non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla Stazione Appaltante, di presentare la propria offerta”.La Stazione Appaltante, si legge nella sentenza, può escludere l’operatore non invitato solo per carenze dell’offerta o dei requisiti di partecipazione o, ancora, perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente o perché l’ammissione alla procedura comporterebbe per l’amministrazione un “aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato”.Gli altri partecipanti non possono opporsi né alla partecipazione dell’operatore non invitato né all’aggiudicazione in suo favore, a meno che non possano sollevare irregolarità o vizi di legittimità.Ammettendo anche i non invitati, ha concluso il CdS, si pone un “ragionevole argine” al potere discrezionale della Stazione Appaltante nella scelta dei contraenti.Nel caso esaminato, una Provincia ha indetto una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per l’affidamento dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di una strada.Oltre alle imprese invitate, ha presentato l’offerta anche un’altra società che era venuta a conoscenza della procedura.Dato che la Provincia ha aggiudicato i lavori all’impresa non invitata, la seconda classificata ha presentato prima una richiesta di esclusione dell’aggiudicataria e poi un ricorso al Tar.Le motivazioni della seconda classificata sono state respinte e anche il Consiglio di Stato ha confermato l’aggiudicazione a favore dell’impresa non invitata.
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