Appalti e Collegi Consultivi Tecnici: le linee guida del MIMS.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2022, n. 55, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12 inerente l’”Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”.
Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. “Decreto Semplificazioni“) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sancisce l’adozione delle linee guida finalizzate all’omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo, di cui all’allegato A al decreto.
L’Allegato A, “Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108” è così suddiviso:
La parte 1 dell’Allegato A riguarda sia l’ambito soggettivo che l’ambito oggettivo dell’attività dei CCT.
In particolare, i soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti come definite dall’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e gli operatori economici affidatari di lavori come definiti dalla lettera p) del comma 1 del medesimo art. 3.
Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice, sia nel caso che essi operino nei settori ordinari, quanto nei settori speciali o nell’ambito delle concessioni, nonché i commissari nominati ai sensi dell’art. 4 e 4 -ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4.
Per quanto riguareda l’ambito oggettivo, il ricorso alla costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT), ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 riguarda esclusivamente:
Quando un’opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Inoltre, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all’art. 808 -ter del codice di procedura civile, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purché non già definite.
Nel caso di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l’impegno di costituire il CCT, qualora l’importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.
Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.
Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:
La costituzione ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC). In questo caso, sarà necessario un accordo con l’operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all’esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall’avvio dell’esecuzione.
Salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l’attivazione del CCT deve intervenire prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Nel caso di variante, si raccomanda la costituzione del CCT prima della sua approvazione al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell’atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell’esecuzione dei lavori in variante.
Nel caso di CCT costituiti obbligatoriamente, essi sono sciolti entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.
I presidenti e i componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all’art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze.
Finalità istituzionale del CCT è quella di accompagnare l’intera fase di esecuzione, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione.
Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell’ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull’andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.
In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l’inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.
Inoltre, come da Decreto del MIMS del 1° febbraio 2022, n. 23, pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2022, n. 55, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 6, comma 8 -bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici.
L’Osservatorio permanente è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:
I componenti dell’osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere c) , d) , e) e f) , sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.
Queste le principali funzioni dell’Osservatorio, come indicato nel cap. 8 dell’Allegato A del DM n. 12/2022 del MIMS:
Infine, i Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l’atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.
All’Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all’esito delle verifiche sull’andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.
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