Appalti e stabilità occupazionale: il TAR sull’obbligo di relazione

Appalti e stabilità occupazionale: il TAR sull’obbligo di relazione

L’obbligo di assumere un impegno sulla stabilità occupazionale non è dovuto, quando l’appalto non comporta subentro in rapporti di lavoro preesistenti, e la richiesta di una dichiarazione al riguardo, a prescindere, costituisce un formalismo che non giustifica un eventuale provvedimento di esclusione.

Non solo la mancata produzione della relazione non comporta l’esclusione automatica ma, qualora la Stazione Appaltante la richieda, va consentita l’attivazione del soccorso istruttorio.

Stabilità occupazionale e appalti: il TAR sugli obblighi dichiarativi

A chiarire i limiti applicativi dell’art. 102 del Codice dei contratti pubblici, è il TAR Sicilia, con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 2885, confermando un orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato.

Nel caso in esame, una società era stata esclusa da una gara per lavori pubblici per la mancata allegazione della relazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, che il disciplinare di gara richiedeva nella busta economica, a pena — secondo la stazione appaltante — di esclusione.

L’operatore economico, pur non avendo formalmente prodotto la relazione, aveva:

  • dichiarato di non dover assumere alcun impegno occupazionale (non essendo previsto il subentro di personale);
  • indicato il CCNL indicato dalla stazione appaltante come contratto applicato, con un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stessa SA;
  • allegato la certificazione ISO sulla parità di genere e il rapporto sul personale.

Nonostante ciò, la Commissione di gara aveva disposto l’esclusione, ritenendo l’omissione della relazione insanabile e il soccorso istruttorio inapplicabile.

 

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la ratio della decisione del TAR, è bene sottolineare cosa prevedono le norme di riferimento.

In particolare, l’art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 impone agli operatori economici tre impegni dichiarativi:

  • stabilità occupazionale del personale (lett. a);
  • applicazione dei CCNL di settore (lett. b);
  • pari opportunità di genere, generazionali e di inclusione lavorativa (lett. c).

Il principio di tassatività delle cause di esclusione è sancito dall’art. 10, comma 2, del medesimo decreto, mentre l’art101, comma 3, disciplina il soccorso istruttorio, consentendo alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti o integrazioni “sul contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato”, purché non se ne modifichi il contenuto sostanziale.

Completano il quadro i principi di favor partecipationis e proporzionalità, che impongono di evitare esclusioni fondate su mere irregolarità formali, a tutela della concorrenza e della buona amministrazione.

 

La decisione del TAR

Sulla base di queste coordinate normative, il Tribunale ha ritenuto illegittima l’esclusione, annullando i provvedimenti della stazione appaltante.

Il TAR chiarisce che l’obbligo dichiarativo dell’art. 102 non sussiste quando l’appalto non comporta subentro o riassorbimento di personale; in tal caso, la dichiarazione sarebbe “priva di oggetto” e pretenderne una “di segno negativo” costituirebbe un formalismo eccessivo e sproporzionato;

Non solo: la relazione richiesta dal disciplinare non incide sugli elementi essenziali dell’offerta economica e non può, quindi, comportare un’esclusione automatica e la stazione appaltante aveva l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 3 del Codice.

In assenza di una clausola espressa “a pena di esclusione”, trova applicazione il principio di tassatività e la stazione appaltante deve verificare se gli elementi richiesti siano evincibili aliunde dalla documentazione già prodotta;

Il TAR richiama inoltre il precedente Cons. Stato, n. 26/2025, secondo cui la relazione di cui all’art. 102 ha natura meramente dichiarativa e non incide sulla determinazione economica dell’offerta, dovendo la verifica effettiva degli impegni essere condotta nella fase esecutiva del contratto.

 

Conclusioni operative

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e obbligo per la SA di riformulare la graduatoria, che aveva visto il ricorrente piazzarsi al primo posto.

Diverse le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza:

  • l’impegno sulla stabilità occupazionale non si applica se l’appalto non comporta subentro o riassorbimento di personale;
  • la dichiarazione ex art. 102, in tali casi, non è necessaria;
  • la mancata allegazione della relazione non può determinare l’esclusione, in mancanza di clausola espressa “a pena di esclusione”;
  • la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio, anche per gli allegati all’offerta economica, se la documentazione mancante non incide sul prezzo o sugli oneri aziendali;
  • l’inserimento della relazione ex art. 102 nella busta economica è una scelta illogica e potenzialmente lesiva della partecipazione.

Si valorizza così l’interpretazione sostanzialistica dell’offerta, coerente con i principi di proporzionalità, parità di trattamento e risultato che permeano il nuovo Codice dei contratti.

 

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