Si può essere esclusi da una gara d’appalto solo in presenza di un grave illecito professionale. Non rientra in questa casistica un contratto concluso col pagamento di una penale. Lo ha spiegato il Tar Campania con la sentenza 99/2018.In base al Codice Appalti ( D. lgs.50/2016) la Stazione Appaltante può escludere da una gara un operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Si tratta di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.Il Tar ha aggiunto che si è in presenza di un illecito professionale quando il comportamento scorretto viene accertato (e condannato) dal giudice al termine di un contenzioso. Se, invece, le parti si sono accordate e l’inadempimento è stato sanato col pagamento di una penale, non si può parlare di illecito professionale. Questo significa che l’operatore economico non va escluso dalla gara.Nel caso esaminato, un’impresa aveva partecipato ad una gara per l’affidamento di un servizio inerente alla sicurezza, ma era stata esclusa perché, in precedenza, un contratto simile si era concluso col pagamento di una penale.Non si trattava, quindi, di un risarcimento stabilito dal giudice al termine di un contenzioso, ma del frutto di un accordo con il committente. Nel primo caso l’impresa sarebbe stata esclusa, nel secondo non ci sarebbero stati i presupposti.
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