Il Codice Appalti (D.lgs.50/2016) continua a destare dubbi interpretativi, tanto da rendere necessario l’intervento della Corte di Giustizia Europea. A fare il punto della situazione è l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), che ha riassunto le questioni pregiudiziali sollevate dai Tribunali Amministrativi e rimesse alla Corte UE.È stato uno degli argomenti più controversi su cui le imprese si sono scontrate. Le direttive europee non prevedono limiti al subappalto, ma l’Italia, per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, ha ritenuto opportuno introdurre una soglia di sbarramento, contravvenendo al divieto di “gold plating”, cioè di introdurre regole più severe rispetto a quelle comunitarie.La questione è tornata attuale prima dell’approvazione definitiva del Correttivo del Codice Appalti. La Commissione Europea ha esortato l’Italia a rimuovere i limiti al subappalto ma l’Italia è rimasta ferma sulle sue posizioni. A gennaio 2018 il Tar Lombardia, sezione di Milano, ha chiesto il parere della Corte di Giustizia Europea.Il Codice stabilisce l’esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio, dell’offerente che abbia omesso di indicare separatamente i costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche anche quando l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.Il Tar Basilicata si è rivolto alla Corte UE per stabilire la compatibilità della norma con i principi di libera circolazione, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento.L’unico caso risolto è quello del soccorso istruttorio oneroso. A febbraio 2018 la Corte UE ha stabilito che è legittimo a condizione che l’importo della sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità. I giudici comunitari hanno inoltre chiarito che non si possono sanare con soccorso istruttorio la mancata produzione di un documento, previsto a pensa di esclusione dai documenti di gara, e le irregolarità tali che se corrette o modificate, equivarrebbero alla presentazione di una nuova offerta.Il Codice impone all’operatore che partecipa ad una gara di impugnare l’ammissione o la mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione o esclusione dei partecipanti.Il Tar Piemonte ha chiesto alla Corte UE se la disposizione sia conforme con la disciplina europea in materia di diritto di difesa e di giusto processo.Ancora pendente il dubbio sui soggetti legittimati ad impugnare l’aggiudicazione. Secondo il Codice Appalti l’impugnazione può essere effettuata anche da parte dell’operatore economico che non ha partecipato alla gara. Il Tar Liguria ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di chiarire se invece possano poter agire in giudizio solo i partecipanti.In base al Codice Appalti, in attesa che si concludano gli eventuali giudizi contro i gravi inadempimenti nell’esecuzione di un precedente appalto, la Stazione Appaltante non può esprimere giudizi sull’affidabilità del concorrente. Il tar Napoli ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea.
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