I compensi professionali nelle gare in cui sono inclusi anche servizi tecnici non possono essere soggetti a ribasso, se non eventualmente solo nella parte relative a spese e accessori.
Si inseriscono nel solco tracciato da altre pronunce sul tema le due sentenze del TRGA Bolzano del 9 ottobre 2024, n. 230 e n. 231, sull’applicazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 nell’ambito delle procedure di gara ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023.
Un orientamento favorevole alla tutela dei professionisti e che la Provincia Autonoma di Bolzano ha richiamato nella Circolare del 15 ottobre 2024, n. 8, a tutte le stazioni appaltanti provinciali, ribadendo che alla luce dei dispositivi delle sentenze e onde evitare un proliferare di contenziosi dovuto ai ribassi sull’intero importo a base di gara o di affidamento, allo stato attuale si reputa opportuno impostare le procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consentendo il ribasso sulla sola quota spese ed oneri accessori, fatti salvi contrari pronunciamenti giurisprudenziali di rango superiore o interventi normativi che dovessero sopravvenire.
Vediamo nel dettaglio le due sentenze del tribunale altoatesino, le quali riportano entrambe, per giungere alle conclusioni, i due orientamenti in materia:
Scegliendo di aderire al primo orientamento, secondo il TRGA la disciplina sull’equo compenso:
Applicando quindi questi principi, nella prima sentenza, il TRGA Bolzano ha accolto il ricorso presentato da una società di ingegneria nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e contabilità in relazione ai lavori di infrastrutture, contro l’aggiudicazione in favore di un altro operatore e, in generale sulla graduatoria di gara.
La gara, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, prevedeva il ribasso su tutto l’importo a base d’asta, dato dalla somma dei corrispettivi, costituiti dagli onorari (€ 100.540,40) e dalle spese (€ 24.820,92).
Il ribasso offerto dalle prime due classificate scendeva sotto l’importo per l’onorario, mentre quello della ricorrente sostanzialmente azzerava quello sulle spese, senza intaccare il compenso professionale e quindi in ossequio ai principi sanciti dalla Legge n. 49/2023. E il giudice ha confermato la tesi: la gara andava aggiudicata al ricorrente.
La seconda sentenza, richiamata poi nella Circolare della Provincia, attiene una procedura aperta sopra soglia, sulla quale ha presentato ricorso l’Ordine degli Ingegneri proprio contro l’Agenzia per i Contratti Pubblici della Provincia.
In questo caso il criterio di selezione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che nel disciplinare veniva specificato che:
Secondo i condivisi principi giurisprudenziali ne deriva che la legge sull’equo compenso va applicata alla procedura di gara e, quindi, deve ritenersi illegittima la scelta della stazione appaltante di consentire la presentazione di offerte economiche, nelle quali è sottoposto a ribasso anche la componente “compenso” del prezzo, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, trattandosi di equo compenso, non ribassabile.
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