Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria bisogna sempre garantire la rotazione degli inviti e un discreto bacino di operatori cui attingere per l’invio degli inviti. Lo ha spiegato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con le Faq 5 e 6 pubblicate nei giorni scorsi.
L’Anac ha ricordato che, in base alle linee guida n.4 attuative del Codice Appalti (D.lgs.50/2016), negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori, 221mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali e 144mila euro per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali), non si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero predefinito di operatori economici.
Questa semplificazione potrebbe però essere strumentalizzata con il frazionamento irregolare degli appalti. Per evitare questo rischio, l’Anac ha introdotto un rigido principio di rotazione degli inviti. Il contraente uscente non può essere invitato ad una procedura rientrante nella stessa categoria di opere o nello stesso settore merceologico perché potrebbe aver acquisito una posizione di vantaggio per le informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. L’invito non può essere rivolto neanche all’operatore invitato nella precedente procedura di selezione, ma poi non risultato affidatario.
Un operatore ha sollevato però un dubbio chiedendo all’Anac se sia legittimo, nelle procedure negoziate, il re-invito all’operatore uscente che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale.
L’Anac ha spiegato che il re-invito all’operatore uscente costituisce “ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile solo al ricorrere di circostanze indicate dalla norma”.
Il meccanismo dell’estrazione casuale, si legge nella risposta dell’Anticorruzione, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, che deve essere applicato non solo in fase di affidamento, ma anche in quelle di invito.
Le linee guida n.4 stabiliscono che, negli appalti sotto soglia, la stazione appaltante inviti gli operatori inseriti in un elenco dopo un’analisi di mercato. Gli elenchi devono essere pubblicati sui siti delle stazioni appaltanti, ma cosa accade se ci sono pochi operatori? È legittimo prevedere nel bando che l’elenco resti segreto?
L’Anac ha risposto che, nel caso in cui gli operatori economici accreditati presso la stazione appaltante procedente siano esigui in relazione al settore merceologico di riferimento, la pubblicazione preventiva degli elenchi potrebbe favorire l’insorgenza di accordi collusivi.
D’altro canto, però, se la stazione appaltante prevede un ridotto numero di operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco non è corretto mantenere segreti i nominativi dei partecipanti. In questi casi l’Anac suggerisce di non fare riferimento solo agli elenchi, ma anche a successive indagini di mercato o alla formazione di elenchi in collaborazione con altre stazioni appaltanti. Questo perchè, conclude l’Anac, la presenza di un numero ridotto di operatori accreditati può rappresentare un fattore di criticità nella gestione delle procedure negoziate.
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