Il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) ha rafforzato la precettività del principio di rotazione e al tempo stesso lo ha declinato in termini variegati in relazione al tipo di procedura concretamente utilizzata, consentendo limitate e motivate deroghe allo stesso.Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la sentenza n.492 del 22 maggio 2018,intervenuta nel merito di un ricorso per l’annullamento di una determinazione comunale che aggiudicava una gara ad un concorrente nonostante l’attuale ricorrente, che era il gestore uscente del servizio in gara, avesse presentato un’offerta economica, seppur di poco, più conveniente per l’amministrazione.Come sottolineato dalla ricorrente, nel caso di specie:
Inoltre deve osservarsi come il principio di rotazione degli inviti non sia dotato di portata precettiva assoluta e perciò sopporti alcune limitate deroghe, come espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4, applicabili ratione temporis alla vicenda in esame e dalle quali, peraltro, non si discostano significativamente, almeno sotto il profilo ora in esame, quelle in vigore.Già nelle prime Linee guida, infatti, è stata espressamente consentita una motivata deroga al principio di rotazione in caso di “riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)” e negli stessi termini si è pronunciata anche la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento”.Nel caso di specie, pur vertendosi in una procedura di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante ha proceduto con il confronto concorrenziale, in tal modo sostanzialmente “sottoponendosi” alla disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b), che impone di invitare almeno cinque imprese per l’affidamento di una prestazione di servizi, come quella ora in esame. Tanto è vero che, coerentemente con tale scelta di base, il Comune ha:
Emerge, inoltre, che la decisione “a monte” di invitare alla gara (anche) il gestore uscente (odierna ricorrente) è stata espressamente ricollegata tanto all’elevato “grado di soddisfazione” riscontrato nella sua precedente gestione, quanto all’assenza di un numero sufficiente di offerte alternative. L’Amministrazione ha, quindi, correttamente motivato la propria decisione di invitare l’attuale ricorrente proprio in relazione alle due sopra descritte evenienze che in via generale consentono una deroga al generale “divieto di invito” del gestore uscente.In definitiva, il TAR ha accolto il ricorso proposto, annullato gli atti impugnati, dichiarato inefficace il contratto stipulato con la controinteressata e disposto il subentro della ricorrente nel relativo rapporto.
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