Risolvere gli aspetti critici del Codice Appalti, che secondo la Commissione Europea non è conforme alle norme comunitarie. Con questo obiettivo l’Autorità nazionale Anticorruzione ipotizza la modifica delle linee guida n.4 sui contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.Per farlo ha messo in consultazione, fino al 21 febbraio, un nuovo testo che tiene conto di alcune modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio per il 2019.Per il 2019 le nuove linee guida consentiranno, negli appalti di lavori tra 40mila e 50mila euro, di ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi. Ci si adegua così alla norma transitoria, introdotta dalla Legge di Bilancio, che per i lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro consente di utilizzare l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e per i lavori di importo compreso tra 150mila e 350mila euro la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici.Le linee guida n.4 prevedono che si può derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Questa soglia era la stessa per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal momento che la Legge di Bilancio per il 2019 l’ha innalzata a 5mila euro, l’Anac ritiene che debba essere portata a 5mila euro anche la soglia al di sotto della quale la Stazione Appaltante può scegliere di non applicare l’obbligo di rotazione.Per adeguarsi alla lettera UE, per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. La possibilità di realizzare autonomamente queste opere, riconosciuta dal Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001 art 16, comma 2-bis) si applicherà unicamente quando il valore degli affidamenti non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. In questo caso, il privato potrà realizzare in proprio solo le opere funzionali.Qualora il valore complessivo di tali opere superi la soglia comunitaria, bisognerà bandire delle gare pubbliche sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali.Nel documento in consultazione, l’Anac ribadisce inoltre il divieto di valutare le offerte sulla base dell’ordine cronologico di arrivo e di selezionare gli operatori da invitare sulla vicinanza al luogo di esecuzione della prestazione. L’unico elemento da considerare deve essere l’attestazione SOA.
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