Entreranno in vigore il prossimo 7 aprile le linee guida Anac sui contratti sotto soglia, attuative del Codice Appalti (D.lgs.50/2016). Per l’affidamento bisognerà osservare in modo rigoroso le regole sulla rotazione degli inviti. Sono inoltre previste autodichiarazioni e verifiche per evitare l’elusione della concorrenza o il frazionamento improprio degli importi.Per appalti sotto soglia si intendono quelli di importo inferiore alle soglie comunitarie. In queste gare non si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero predefinito di operatori economici. Si tratta di una semplificazione, che potrebbe indurre alcuni soggetti ad un “frazionamento improprio” dell’appalto, cioè alla sua scomposizione in più lavorazioni apparentemente distinte con l’obiettivo di abbassare l’importo a base di gara e utilizzare regole meno stringenti. Per neutralizzare questo rischio sono stati adottati una serie di stratagemmi, tra cui il principio di rotazione degli inviti.In base a questo principio, il contraente uscente non può essere invitato ad una procedura rientrante nella stessa categoria di opere o nello stesso settore merceologico perché potrebbe aver acquisito una posizione di vantaggio per le informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. Per lo stesso motivo non può essere inviato neanche all’operatore invitato nella precedente procedura di selezione, ma poi non risultato affidatario.Tuttavia, in alcuni casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati dalla Stazione Appaltante, può essere invitato l’affidatario uscente. Sono inoltre ammesse deroghe negli affidamenti di importo fino a mille euro.I contratti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5mila euro, possono essere affidati sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore. L’autodichiarazione è ammessa anche negli appalti fino a 20mila euro, a condizione che siano rese secondo il modello del documento di gara unico europeo (Dgue).L’irregolarità dei requisiti autodichiarati deve prevedere la clausola di risoluzione del contratto e una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.Le linee guida stabiliscono che per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire.
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