Appalti sottosoglia: il MIT sulle procedure negoziate

Appalti sottosoglia: il MIT sulle procedure negoziate

Nel caso di un avviso d’indagine di mercato relativo a un affidamento sottosoglia, è possibile invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d), oppure e), i 5 o 10 operatori economici che manifesteranno interesse per primi tramite PEC?

Avviso di indagine di mercato e procedure negoziate: i criteri di selezione degli OE

La domanda, posta da una Stazione Appaltante al supporto giuridico del MIT, parte dal presupposto che una simile modalità tecnicamente non è classificabile né come sorteggio, né come estrazione casuale dei nominativi e quindi  potrebbe essere considerata come metodo incontestabile e oggettivo per poter individuare le ditte da invitare.

Un’ipotesi che invece il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha condiviso, come dimostra la risposta fornita con il Parere del 3 giugno 2024, n. 2597.

La procedura prescelta dalla SA rientra fra quelle per appalti sottosoglia, disciplinate dal comma 1 dell’art. 50 del nuovo Codice dei Contratti, che contiene:

  • a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II;
  • e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140mila euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

Indagini di mercato e criteri di selezione operatori: il parere del MIT

Le procedure avviate con indagini di mercato sono displinate dall’art. 2 dell’Allegato II.1 del d.Lgs. n. 36/2023, che al comma 3 dispone che in caso di indicazione del numero massimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il criterio per la scelta degli OE da invitare devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Spiega il MIT che il criterio prospettato nel quesito dalla SA non soddisfa queste condizioni e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale;  un orientamento confermato dal parere ANAC del 28 febbraio 2024, n. 11 a cui il Supporto Giuridico rinvia per maggiori dettagli.

 

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