Qual è il confine tra discrezionalità della stazione appaltante e chiarezza della documentazione di gara? In che misura incide l’assenza di un’espressa indicazione del sistema “a corpo” o “a misura” nella lex specialis? E quali sono gli effetti sull’esclusione dalla procedura e sulla valutazione dell’offerta economica?
Con la sentenza del 21 luglio 2025, n. 2364, il TAR Sicilia è intervenuto sul ricorso nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, proposto da un concorrente escluso per la mancata presentazione, a pena di esclusione, di una dichiarazione sui costi delle migliorie proposte.
Alla base del ricorso, oltre alla contestazione della clausola escludente e dei vizi procedimentali, emergeva una questione interpretativa più generale: la natura dell’appalto – a corpo o a misura – e l’effetto che tale qualificazione ha sulla composizione dell’offerta economica.
Il Collegio, pur rigettando il ricorso, ha affrontato nel merito un nodo di rilevante interesse sistemico: la qualificazione del sistema di remunerazione dell’appalto e la differenza tra appalto “a corpo” e “a misura”.
Sul punto, ha richiamato direttamente l’art. 5 e l’art. 31 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, distinguendo tra:
Richiamando l’art. 5 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, il TAR ha precisato che la scelta tra appalto “a corpo” o “a misura” è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che può optare per il primo sistema solo motivando tale decisione in base alle caratteristiche dell’intervento.
Nel caso di specie, sebbene non espressamente definito come “a corpo”, il contratto:
Le migliorie e la coerenza tecnico-economica
Elemento centrale del ricorso era la contestazione della clausola che imponeva l’indicazione dei costi unitari delle migliorie proposte. Secondo le ricorrenti, in un appalto a corpo tale previsione sarebbe contraddittoria e, quindi, nulla.
Il TAR ha rigettato l’argomento, chiarendo che la stima economica delle migliorie non rileva ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, ma assume rilievo nella verifica della coerenza e attendibilità dell’offerta tecnica. Tale indicazione, infatti, serve a rafforzare l’effettiva realizzabilità delle migliorie proposte, raffrontando la qualità delle prestazioni con il relativo costo, in chiave di affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
In quest’ottica, anche in un appalto a corpo, può essere legittimamente richiesta una scomposizione economica delle proposte migliorative, senza che ciò snaturi la natura forfettaria del contratto.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento sia del provvedimento di aggiudicazione che di quello di esclusione del ricorrente. Da un punto di vista operativo, la sentenza costituisce un utile riferimento interpretativo in riferimento a:
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