Associazioni No Profit e appalti: è sempre necessaria iscrizione alla CCIAA? Associazioni senza scopo di lucro e gare d’appalto: l’iscrizione alla Camera di Commercio è obbligatoria oppure no? Sul merito ha risposto il Tar Lecce – sez. Prima, con la sentenza n.1635/2021.
Il Tribunale Amministrativo è stato coinvolto a seguito dell’aggiudicazione di una gara con procedura sotto soglia comunitaria per l’affidamento di un servizio di primo soccorSO. L’incarico era stato assegnato a un’Associazione senza scopo di lucro, priva di iscrizione alla Camera di Commercio, nonostante la lettera di invito segnalasse tra i requisiti di partecipazione proprio che “il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un settore di attività compatibile con quello del servizio da affidare e pertinente alla categoria merceologico in cui risulta iscritto”.
Tale associazione ha segnalato la non iscrivibilità alla CCIAA; la Stazione Appaltante ha quindi precisato che era possibile, al posto del certificato della Camera di Commercio, inserire idoneo documento attestante la natura dell’Ente/Associazione (atto costitutivo, statuto, etc.) […]”. A quel punto, il seggio di gara ha ammesso la concorrente con riserva, invitandola a produrre il certificato di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a norma del D. Lgs. n. 117/2017; a quel putno l’associazione è stata ammessa alla procedura ed è risultata aggiudicataria.
Nel giudicare il caso, il TAR ha ricordato che :
Inoltre, il conseguimento in capo all’aggiudicataria di un margine di utile non è in contrasto con la natura no profit delle associazioni di volontariato: ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 117/2017, l’assenza di scopo di lucro non si traduce nel divieto di produrre un risultato economico o finanziario positivo, ma nel divieto di distribuire tale utile agli associati e nell’obbligo di reinvestirlo esclusivamente per scopi istituzionali.
In questo caso, l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’aggiudicataria prevedono che gli eventuali proventi dei servizi prestati siano interamente destinati al funzionamento dell’Associazione e che, in caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, l’intero patrimonio sia devoluto in beneficenza.
Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma dell’aggiudicazione: l’Associazione aveva il diritto di partecipare alla gara anche se non iscritta alla Camera di Commercio perché le attività di impresa non rappresentano la sua attività principale e gli eventuali proventi, come previsto dallo statuto, vengono destinati non al profitto dei soci, ma al suo funzionamento.
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