Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 26/9/2017 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale-Corte costituzionale n. 46 del 15/11/2017 il Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana ha inviato a tutti gli uffici provinciali del Genio civile la circolare prot. 1651 del 4/1/2018 recante un parere sui procedimenti pendenti facendo, anche, riferimento al parere reso dall’Ufficio Legislativo e Legale con nota protocollo n. 27218/150.11.2017 del 20/12/2017 allegato alla circolare stessa.La circolare, nasce allo scopo di evitare quegli equivoci che, in certi casi, hanno provocato dubbi ed incomprensioni anche da parte delle amministrazioni comunali deputate al rilascio dei permessi di costruire e di altre autorizzazioni.Nella circolare è precisato “che alla data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale (ndr:15 novembre 2017) possono essersi già prodotti “fatti” cioè l’inizio dei lavori e la loro parziale o totale esecuzione o “effetti” cioè l’autorizzazione espressa o la formazione del silenzio assenso: in tali due ultimi casi la procedura si è certamente esaurita.Diversamente, in virtù della dichiarata illegittimità costituzionale, a far data dalla pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale (ndr:15 novembre 2017), venuta meno la possibilità, ai sensi dell’articolo 32, di una autorizzazione implicita “in mancanza di motivato provvedimento di diniego”, ogni procedimento non esaurito deve essere concluso con il rilascio di una autorizzazione espressa”.Il Dipartimento regionale tecnico con circolare prot. 221557/DRT del 9/11/2017,aveva disposto con effetto immediato di sospendere le procedure di cui all’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ed aveva, anche, precisato che tutte le procedure per le quali, nell’arco temporale intercorso fra il 16/09/2017 e l’8/11/ 2017 era stata rilasciata attestazione di deposito ai sensi del succitato articolo 32 avrebbero dovuto essere concluse, prioritariamente e con l’urgenza del caso con il rilascio del provvedimento di autorizzazione espresso.La circolare non parla delle procedure esitate prima del 16/9/2017 (data della sentenza della Corte costituzionale) per il fatto stesso che per le stesse la procedura può essere considerata conclusa in quanto oltre al fatto che sia stata rilasciata l’attestazione dell’avvenuto deposito, alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale (15/11/2017), il provvedimento può ritenersi concluso per il “silenzio assenso” previsto al più volte citato articolo 32 della L.R. 19/5/2006, n. 7 in cui al comma 4 è precisato che “Fatta salva la responsabilità del funzionario dell’Ufficio designato quale responsabile dell’istruttoria, l’autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo”.La situazione è la seguente:
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