Il prestito del requisito speciale costituito dal fatturato può integrare, a seconda della disciplina di gara, un avvalimento di garanzia o un avvalimento operativo.
A spiegare le differenze è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8711 del 4 novembre 2024 che ci consente di approfondire l’argomento nell’ambito di un appalto di servizi bandito ai sensi del vecchio Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (i cui effetti nei tribunali si continueranno a sentire ancora per parecchio tempo).
Nel caso di specie viene contestata una decisione di primo grado che aveva dato ragione al ricorrente in merito all’aggiudicazione di una gara che prevedeva, tra i requisiti speciali da possedere “a pena di esclusione”, non solo il fatturato globale (requisito di solidità economica) ma anche il fatturato specifico di cui all’ultimo triennio (requisito di competenza tecnica), ossia l’aver svolto servizi analoghi, per enti pubblici e privati, nell’arco temporale da novembre 2019 ad ottobre 2022. A tal fine era necessario specificare oggetto delle commesse e soggetti committenti, il periodo di vigenza del relativo rapporto contrattuale ed i connessi importi.
La legge di gara prevedeva, inoltre, che per la dimostrazione del predetto requisito era anche possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, opzione questa adottata dalla prima classificata sia per la prestazione principale, sia per quella secondaria.
Secondo il ricorrente (tesi confermata dal TAR), i due contratti di avvalimento del vincitore, quanto al requisito del fatturato specifico, erano tuttavia indeterminati e dunque nulli in quanto non indicavano commesse e relativi oggetti, soggetti con cui tali contratti erano stati stipulati, date ed importi. Né al riguardo sarebbe stato possibile applicare l’istituto del soccorso istruttorio cui pure la stazione appaltante aveva fatto ricorso in sede procedimentale.
In primo grado il TAR dava ragione al ricorrente ma la stazione appaltante, pur escludendo la prima classificata, non dischiarava il subentro nel contratto della seconda classificata (la ricorrente) in quanto non aveva ancora verificato la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa prodotta da quest’ultima in sede di gara.
In secondo grado viene contestata la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti motivazioni:
Al ricorso ha aderito la stazione appaltante che ha condiviso la tesi della parte appellante.
Preliminarmente, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato i dettami di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 a mente del quale:
Sull’avvalimento il Consiglio di Stato ha già chiarito che:
Pertanto, in tema di “fatturato specifico pregresso per rapporti analoghi”, il “prestito” del requisito ha un significato solo se il relativo contratto prevede i modi – che possono essere diversi, a seconda delle circostanze, dall’affitto d’azienda alla messa a disposizione della dirigenza tecnica, ovvero alla predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento comunque valutabile dalla stazione appaltante – perché l’esperienza dell’impresa ausiliaria si possa considerare effettivamente trasferita all’impresa ausiliata.
Infine:
In definitiva, il Consiglio di Stato ha chiarito che “Allorché l’avvalimento riguardi il “prestito” di requisiti speciali come il fatturato globale (requisito speciale di solidità economica) si è al cospetto di un “avvalimento di garanzia”; allorché l’avvalimento riguardi il “prestito” di requisiti speciali come il fatturato specifico riguardante un preciso arco temporale (requisito speciale di competenza tecnica relativo, in particolare, alle “pregresse esperienze lavorative”) si è invece dinanzi ad un “avvalimento operativo””.
Determinante, ai fini della classificazione (avvalimento di garanzia oppure operativo), si rivela altresì la espressa qualificazione nonché la esplicita posizione che, in merito ai singoli requisiti speciali, assume la disciplina di gara.
In caso di “avvalimento operativo”, il prestito o trasferimento di requisiti (esperienza pregressa) e di risorse (umane, tecniche e materiali) deve essere specifico ed effettivo.
Al fine di valutare il livello minimo di specificità e di effettività del contratto di avvalimento, ossia del relativo trasferimento di requisiti e risorse, occorre fare leva sui parametri interpretativi di cui al codice civile in tema di contratti.
Allorché tale trasferimento non risulti specifico ed effettivo (vuoi perché le risorse non siano specificamente indicate, vuoi perché know how ed esperienza pregressa siano solo enunciate e non anche concretamente trasferite, ad esempio mediante messa a disposizione della dirigenza tecnica o attraverso un programma di formazione) e dunque nell’ipotesi in cui il contratto si limiti a riportare mere enunciazioni di principio (es. ripetizione del dato legislativo oppure di quello del disciplinare di gara) il contratto si rivela inevitabilmente generico e indeterminato, dunque suscettivo di nullità.
Powered by WPeMatico
Lascia un commento