In materia di avvalimento, l’istituto del soccorso istruttorio può e deve essere utilizzato dalla stazione appaltante per l’integrazione della documentazione dell’ausiliaria necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati rilasciata dalle amministrazioni per le quali sono stati eseguiti i servizi, soprattutto nel caso.Lo ha chiarito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n.701 del 5 novembre 2018 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado in riferimento ad una determina comunale che aggiudicava una procedura ristretta all’unica concorrente partecipante dopo che l’A.T.I. adesso ricorrente era stata esclusa in sede di selezione preliminare delle imprese, perché considerata carente dei requisiti prescritti dal bando di gara.In particolare, il Comune rilevava che l’A.T.I.:
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento alle omissioni dell’impresa ausiliaria riguardo l’omessa indicazione degli “importi ed il periodo delle attività svolte di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche” e della “documentazione rilasciata dalle amministrazioni per le quali sono stati eseguiti i servizi”, ha rilevato che per le stesse la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare all’A.T.I. l’istituto del soccorso istruttorio e questo non solo rispetto alle lacune testuali della dichiarazione dell’ausiliaria, ma, più ampiamente, anche per le omissioni documentali a base di entrambe le causali di esclusione oggetto di controversia.Da sottolineare anche i motivi del ricorso relativi ai tempi di un bando pubblicato il 3 agosto 2017 con scadenza il successivo 4 settembre che faceva diventare eccessivamente gravosi gli oneri imposti dal bando di gara, rispettati solo dall’impresa (poi risultata vincitrice) che già in atto stava svolgendo un appalto simile in favore dello stesso Comune.In riferimento a queste doglianze, il Collegio ha ritenuto di dover convenire con la ricorrente che nella fattispecie s’imponeva l’esigenza di applicare in suo favore il soccorso istruttorio previsto dalla legge. L’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) stabilisce, infatti, che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.Il Collegio ha rimarcato che l’applicazione del soccorso istruttorio a favore della ricorrente, lungi dal poter risultare lesivo della par condicio tra i due concorrenti, vale semmai proprio a consentire il sostanziale rispetto di tale valore, rimediando alla distorsione fondatamente denunciata dalla ricorrente stessa.
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