In caso di progettazione di più elementi, le Stazioni appaltanti sono tenute alla suddivisione dell’appalto in lotti per favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese alle gare. Non solo: esse devono anche indicare negli atti di gara il metodo di calcolo dei corrispettivi professionali.
Proprio per questo, Anac, con l’Atto del Presidente del 7 settembre 2022, ha richiamato un ente, che aveva pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di un progetto di riqualificazione degli immobili, in violazione degli articoli 51 e 24 del Codice degli Appalti
Il richiamo fa seguito alla segnalazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri all’Autorità di diverse criticità e in particolare sulla “scelta di procedere a determinare il corrispettivo posto a base d’asta sul montante complessivo degli interventi e non, come sarebbe stato corretto, sul valore di ciascun edificio”. Inoltre le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non sono chiare e, pertanto, “non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016”.
Sostanzialmente è emerso che per la ristrutturazione di alcuni edfici, pur essendo situati in luoghi diversi e aventi caratteristiche differenti, la stazione appaltante ha previsto l’affidamento congiunto e non la suddivisione in lotti prevista dal Codice appalti per favorire l’accesso alle piccole e medie imprese.
Gli edifici avrebbero potuto costituire, rileva Anac, oggetto di due diversi appalti da aggiudicare con separate ed autonome procedure. Inoltre, dalle ricerche effettuate sul sito internet della stazione appaltante è emerso che la stazione appaltante non ha allegato i documenti sul calcolo del compenso per il progettista, dato che nell’avviso è stato riportato soltanto il relativo importo finale.
Come comunicato dal RUP, il Piano Integrato locale presupponeva “una visione unitaria della realizzazione dei due contenitori e la riqualificazione dell’area pubblica su cui i fabbricati insistono a pochi metri l’uno dall’altro”. ANAC non è stata dello stesso avviso: la suddivisione in lotti, non impedisce, infatti, una visione unitaria dell’intervento: la stazione appaltante può richiedere, per entrambi i lotti, un determinato standard progettuale che possa assicurare l’organicità dell’intervento.
Peraltro, spiega l’Autorità, “pur volendo ritenere sostenibile l’argomentazione della diversa funzionalità degli edifici quale presupposto per la deroga alla suddivisione in lotti, la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare puntualmente tali ragioni nella lettera di invito, e non esporle in un momento successivo”. L’articolo 51 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici prevede, infatti, la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla suddivisione in lotti dell’appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di invito.
La suddivisione in lotti non costituisce un principio assoluto ed inderogabile, trovando riconoscimento “la possibilità di evitare tale suddivisione a seguito di una motivazione articolata che giustifichi la scelta operata” ritenendo, dunque, presupposto di legalità dell’agere amministrativo “l’osservanza dell’obbligo motivazionale, mediante la congrua illustrazione delle ragioni sottese alla suddivisione in lotti concretamente disposta, (e) la verifica della logicità e plausibilità delle stesse, in rapporto all’interesse pubblico perseguito in concreto”.
Invece nella lettera d’invito indirizzata agli operatori selezionati in seguito alla manifestazione d’interesse, non si rinviene alcuna disposizione in cui si chiariscano i motivi della mancata suddivisione in lotti dell’appalto di servizi.
Per quanto riguarda la seconda contestazione relativa alla mancata indicazione del metodo di calcolo del compenso negli atti di gara, Anac ha richiamato una recente delibera – Parere sulla normativa n. 205 del 27/04/2022 – in cui è stato evidenziato che:
Di conseguenza, è stata rilevata la violazione degli artt. 51 e 24 del Codice degli Appalti, con un richiamo alla Stazione Appaltante ad attenersi all’applicazione della normativa di settore.
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