Calcolo soglia di anomalia e aggiudicazione: occhio a decimali, arrotondamenti e troncamenti

Calcolo soglia di anomalia e aggiudicazione: occhio a decimali, arrotondamenti e troncamenti. Affrontiamo ancora le questioni legate ai numeri decimali di un’offerta di un bando di gara, soglia di anomalia e le funzioni del Rup e della commissione di gara. Lo facciamo approfondendo la sentenza del TAR Lombardia n.2358 del 2 dicembre 2020.

Il perché del ricorso

La gara riguarda i lavori di ristrutturazione di una piscina comunale ed è effettuata con il metodo della procedura aperta ed esclusione automatica delle offerte anomale. Su questo punto ruota la questione. La società che ha fatto ricorso, infatti, sostiene che sono state calcolate in maniera errata le soglie di anomalia, ritenendo valide solo le prime due cifre decimali. Se non fosse stato così sarebbe risultata aggiudicataria. Per la società ricorrente, il disciplinare di gara imponeva alla stazione appaltante, anche ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta, di prendere in considerazione la percentuale di ribasso offerta fino a 2 due cifre decimali e non tutte le cifre decimali, come invece ha fatto la Commissione di gara che, al fine di rendere omogenee le percentuali di ribasso pervenute, ha deciso di considerare il numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti, senza procedere ad alcun arrotondamento o troncamento.

Decimali e disciplinare di gara

I giudici hanno letto con attenzione il disciplinare di gara. In una parte, specificava: “Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico deve – pena esclusione – indicare: a. la percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo a base di gara sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. Verranno prese in considerazione fino a 2 due cifre decimali”. Per il Tar la norma è chiara nello specificare che il suo oggetto sono le modalità di presentazione dell’offerta e del calcolo del ribasso. E quindi, visto il suo ambito specifico, non è estensibile alle modalità del calcolo della soglia di anomalia, per le quali il disciplinare in questione, prevede regole autonome che non specificano nulla in merito al fatto che le offerte sarebbero state esaminate nella loro interezza ovvero si sarebbe proceduto ad eventuali troncamenti. Più volte la giurisprudenza si è espressa sulla questione, sostenendo che, in assenza di disposizioni presenti nel bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l’offerta.

Arrotondamento e troncamento

“Ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara”. Si esprimeva così, qualche anno fa, il consiglio di Stato. Per questo, dicono i giudici, in applicazione di questo criterio, “in assenza di alcuna previsione, negli atti di gara, dell’adozione di criteri particolari (quali l’arrotondamento od il troncamento) per l’individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l’offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l’esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l’area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte”.

Quindi, si legge nella sentenza, “l’assenza di una previsione espressa nella legge di gara non dà luogo ad una lacuna che imponga di ricorrere all’analogia (costituita dall’utilizzazione del medesimo troncamento previsto per la diversa fase della formulazione dei ribassi). In assenza di specifiche indicazioni, l’amministrazione è chiamata, piuttosto, a considerare l’offerta nella sua integralità, ossia utilizzando tutti i decimali delle offerte, proprio in quanto ogni diversa operazione costituirebbe, come già osservato, alterazione delle normali regole matematiche e, dunque, foriera di indebite alterazioni del normale sviluppo della gara nella fase cruciale di determinazione delle offerte anomale”.

Se il Rup è anche dirigente e presidente della commissione?

Dalla società che ha fatto ricorso veniva contestato anche il triplo ruolo del Rup, che era anche dirigente e presidente di commissione. Per la società un cumulo di incarichi illegittimo. I giudici citano l’articolo 107 del decreto legislativo numero 267 del 2000 che “affida ai dirigenti degli enti locali la responsabilità e la direzione dei servizi organizzativi dell’ente e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del settore cui sono specificamente preposti, con conseguente loro assegnazione della presidenza delle commissioni di gara, della responsabilità delle procedure d’appalto e della competenza all’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, oltre alla titolarità dell’intera responsabilità del procedimento”.Quindi la norma ammette che l’ufficio di presidente della commissione giudicatrice sia assunto dall’organo responsabile del settore, cui competono anche le funzioni di verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara proprie del Rup, nonché l’aggiudicazione definitiva. Qui la società che ha fatto ricorso non lamenta una incompatibilità, ma una indebita sovrapposizione dei ruoli di Rup, dirigente e presidente della commissione, “che non attiene alla distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte, né attiene alla distinzione tra i commissari di gara e coloro che sono stati o saranno chiamati a svolgere incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si tratta quindi di una sovrapposizione di ruoli nella fase di svolgimento della gara che è ammessa anche dall’articolo 77, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo numero 50 del 2016) nella parte in cui stabilisce che “La nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Il ricorso è stato dunque respinto.

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