Il TAR Lazio, con sentenza n. 10480 del 30 ottobre 2018, si è pronunciato sulla legittimità del soccorso istruttorio, applicato al fine di rimediare ad una carenza concernente una carenza del cronoprogramma e, nello specifico, in caso di omessa produzione, nella busta contenente l’offerta economica, della curva di produzione delle lavorazioni riguardanti l’appalto. In proposito, tale requisto era previsto, nel disciplinare di gara, a pena di nullità.
Occorre, in proposito, premettere che il cronoprogramma può assurgere, ove richiesto dalla documentazione di gara, a elemento essenziale dell’offerta, la cui carenza non può essere sanata attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. La richiesta del cronoprogramma, infatti, è giustificata dall’esigenza di acquisire un documento in grado di far emergere, già in fase di gara, l’impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e a certificare la serietà della complessiva offerta contrattuale (in termini, Tar Campania, Napoli, sez. I, 20 febbraio 2017, n. 1020).
Nel caso in esame, l’offerta economica era corredata da un cronoprogramma, costituito da una rappresentazione grafica, sotto forma di “diagramma di Gantt”, dell’andamento programmato dei lavori. In particolare, il diagramma riportava l’articolazione delle lavorazioni, suddivise in varie fasi, nell’arco di trenta settimane. Il Collegio ha osservato che il documento in questione consentiva comunque alla stazione appaltante di avere contezza dell’andamento generale e delle modalità di svolgimento dei lavori nel tempo assegnato, conformemente a quanto previsto dalla lex specialis. La circostanza che quanto richiesto fosse stato reso in un formato grafico diverso (un diagramma, in luogo di una curva) non avrebbe potuto costituire un fattore ostativo alla partecipazione alla selezione, alla luce di una interpretazione non formalistica della surriferita previsione del disciplinare di gara.
Pertanto, solo nel caso di assenza, nel cronoprogramma presentato dall’impresa partecipante, di quelle informazioni – ritenute essenziali – sull’andamento complessivo dei lavori (suddiviso per fasi) commisurato ai tempi di realizzazione, la stazione appaltante avrebbe potuto determinarsi per l’esclusione dell’offerente.
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