Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011 affermava che l’appalto e la somministrazione si differenziano per il diverso oggetto, che nell’appalto sarebbe individuato in un “fare” mentre nella somministrazione si realizzere in un ”dare”. È quanto evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella circolare n. 6 del 15 aprile 2019.Infatti, mentre per la somministrazione l’oggetto è un dare (il somministratore fornisce manodopera all’utilizzatore affinché la utilizzi in base alle proprie esigenze), per il contratto di appalto l’oggetto è un fare (un servizio o un’opera).La citata Circolare 15 aprile 2019, n. 6 ha per oggetto “La certificazione del contratto d’appalto” e fornisce chiarimenti in relazione all’istituto della certificazione che può essere utilizzato con riferimento alla distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di lavoro, aggiornando le specifiche linee guida e fornendo anche indicazioni operative sull’organizzazione dei mezzi necessari, sui rischi dell’appaltatore, sugli obblighi del datore di lavoro legato in solido all’appaltatore.Poiché, infatti, la somministrazione di lavoro è sottoposta ad una disciplina giuridica più vincolante rispetto all’appalto, l’interesse delle parti del contratto sarà, di regola, quello di certificare la sussistenza dei requisiti del contratto di appalto, escludendo così la configurabilità della somministrazione illecita di mano d’opera ed in particolare della somministrazione fraudolenta di cui all’ art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015. Ne deriva che, la certificazione dell’appalto si potrà basare non soltanto sul contratto iniziale, ma anche sul successivo svolgimento del rapporto negoziale.
La circolare n. 6/2019 dopo gli aspetti generali tratta i seguenti argomenti:
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