Può una stazione appaltante richiedere il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione? E fino a che punto tale richiesta può essere giustificata dall’esigenza di garantire la qualità delle prestazioni?
Il nuovo Codice dei contratti pubblici pone limiti precisi, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere di precontenzioso del 1° ottobre 2025, n. 375, ribadisce che l’inserimento di clausole escludenti legate al possesso di certificazioni ISO non è conforme all’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023.
Nel caso in esame, un operatore economico aveva impugnato la lex specialis di una gara lamentando l’illegittimità delle previsioni che imponevano, a pena di esclusione, il possesso di quattro certificazioni ISO.
La Stazione appaltante aveva difeso la propria scelta, sostenendo che tali certificazioni costituissero un requisito proporzionato e funzionale a garantire la sicurezza e la qualità del servizio, richiamando anche giurisprudenza formatasi sotto il precedente Codice.
Sul punto, basta ricordare che l’art. 100 del d.lgs. 36/2023 disciplina i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) che le Stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della partecipazione.
Il comma 12 stabilisce espressamente che, «salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo», escludendo quindi la possibilità di introdurre ulteriori condizioni non contemplate dal Codice.
L’Autorità richiama anche i principi del favor partecipationis e della proporzionalità, che impongono di non limitare ingiustificatamente la platea dei concorrenti.
Nel parere, il Consiglio dell’Autorità osserva che la clausola in questione, avendo efficacia sostanzialmente escludente, non trova fondamento nel nuovo impianto normativo.
Il d.lgs. n. 36/2023 – sottolinea ANAC – non consente alle stazioni appaltanti di stabilire, a pena di esclusione, requisiti diversi da quelli tipizzati dal legislatore.
Richiamando precedenti propri (tra cui la deliberazione n. 203/2025 e l’atto del Presidente dell’11 ottobre 2023), l’Autorità afferma che l’introduzione di certificazioni ISO come condizione di ammissione alla gara viola il principio di parità di trattamento e restringe indebitamente la concorrenza.
Inoltre, la giurisprudenza invocata dalla stazione appaltante risulta superata, in quanto riferita al vecchio Codice dei contratti e non più compatibile con il nuovo assetto normativo.
ANAC ha ritenuto fondata la doglianza segnalata dall’OE e ha dichiarato che:
La qualità dell’esecuzione può essere valutata in sede di offerta, non anticipata come condizione di partecipazione.
Ne derivano alcune interessanti indicazioni per le stazioni appaltanti:
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