Clausole sociali: si applicano a tutti gli appalti

Clausole sociali: si applicano a tutti gli appalti

Qual è l’esatto perimetro applicativo delle clausole sociali dopo l’entrata in vigore del c.d. “Correttivo Codice Appalti” (d.lgs. n. 209/2024)? Le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi specifiche condizioni relative alle pari opportunità e all’inclusione sociale in tutti gli appalti di lavori e servizi (esclusi quelli di natura intellettuale), oppure soltanto nei casi già previsti per gli affidamenti PNRR/PNC?

È questo il dubbio posto da una stazione appaltante al servizio di supporto giuridico del MIT, che ha risposto con il parere del 3 giugno 2025, n. 3502.

Clausole sociali negli appalti: il MIT sull’ambito di applicazione

Ricordiamo che con il decreto legislativo n. 209/2024 il legislatore è intervenuto sull’art. 57 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), introducendo il nuovo comma 2-bis. La norma rinvia all’Allegato II.3, che stabilizza nel Codice quanto già previsto per i contratti finanziati dal PNRR e dal PNC.

Le disposizioni si articolano in due fasi:

  • In fase di offerta
    • obbligo per gli operatori economici con oltre 50 dipendenti di presentare, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale;
    • impegno ad assicurare, in caso di affidamento, almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto all’occupazione femminile e giovanile.
  • In fase di esecuzione:
    • entro 6 mesi, presentazione delle certificazioni di cui alla legge n. 68/1999;
    • entro 6 mesi, per gli affidatari con più di 15 e fino a 50 dipendenti, presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale;
    • previsione di penali contrattuali in caso di inadempimento degli obblighi sopra richiamati.

Prima del correttivo, l’Allegato II.3 era legato all’art. 61, relativo ai contratti riservati; oggi, attraverso il rinvio operato dal comma 2-bis dell’art. 57, le clausole trovano applicazione generale.

 

La risposta del MIT

Sulla base di queste indicazioni, il MIT ha chiarito che l’Allegato II.3 ha lo stesso ambito applicativo dell’art. 57 e quindi le relative disposizioni devono ritenersi estese a tutti gli appalti di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale.

Ne consegue che le stazioni appaltanti sono tenute a inserire nei bandi, negli avvisi e negli inviti le clausole sociali sopra richiamate, in modo da garantire:

  • la promozione delle pari opportunità generazionali e di genere;
  • l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate;
  • l’effettiva applicazione di strumenti di monitoraggio e penalità in caso di inadempimento.

Si tratta quindi di una disciplina ormai strutturale, non più limitata ai soli affidamenti PNRR/PNC, che rafforza il legame tra contratti pubblici, responsabilità sociale e obiettivi di inclusione lavorativa.

 

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