Qual è l’esatto perimetro applicativo delle clausole sociali dopo l’entrata in vigore del c.d. “Correttivo Codice Appalti” (d.lgs. n. 209/2024)? Le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi specifiche condizioni relative alle pari opportunità e all’inclusione sociale in tutti gli appalti di lavori e servizi (esclusi quelli di natura intellettuale), oppure soltanto nei casi già previsti per gli affidamenti PNRR/PNC?
È questo il dubbio posto da una stazione appaltante al servizio di supporto giuridico del MIT, che ha risposto con il parere del 3 giugno 2025, n. 3502.
Ricordiamo che con il decreto legislativo n. 209/2024 il legislatore è intervenuto sull’art. 57 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), introducendo il nuovo comma 2-bis. La norma rinvia all’Allegato II.3, che stabilizza nel Codice quanto già previsto per i contratti finanziati dal PNRR e dal PNC.
Le disposizioni si articolano in due fasi:
Prima del correttivo, l’Allegato II.3 era legato all’art. 61, relativo ai contratti riservati; oggi, attraverso il rinvio operato dal comma 2-bis dell’art. 57, le clausole trovano applicazione generale.
Sulla base di queste indicazioni, il MIT ha chiarito che l’Allegato II.3 ha lo stesso ambito applicativo dell’art. 57 e quindi le relative disposizioni devono ritenersi estese a tutti gli appalti di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale.
Ne consegue che le stazioni appaltanti sono tenute a inserire nei bandi, negli avvisi e negli inviti le clausole sociali sopra richiamate, in modo da garantire:
Si tratta quindi di una disciplina ormai strutturale, non più limitata ai soli affidamenti PNRR/PNC, che rafforza il legame tra contratti pubblici, responsabilità sociale e obiettivi di inclusione lavorativa.
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