Con la piena operatività (o quasi) del nuovo D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti o Codice Appalti 2023) sono in vigore le disposizioni che riguardano le fasi e i termini delle procedure di appalto e di concessione.
Le nuove disposizioni sono contenute:
Entrando nel dettaglio, a monte di qualsiasi procedura di affidamento, è previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando:
Solo nel caso di affidamento diretto non sarà necessario inserire i criteri di selezione e l’atto dovrà individuare:
I termini delle procedure sono indicati nell’Allegato I.3 e il loro superamento costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Da ricordare che, come molti degli allegati al D.Lgs. n. 36/2023, anche l’I.3 potrà essere abrogato e sostituito da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione. Il nuovo Regolamento, identico in prima pubblicazione, potrà poi essere più agevolmente modificato dal Ministero competente.
Nel caso di procedure aperte o negoziate ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
A questo punto si procede:
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
L’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. Come previsto all’art. 50, comma 6 del nuovo Codice, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.
L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d’urgenza. L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, diversi in funzione del criterio di scelta:
Criterio di scelta: OEPV
|
|
Tipo di procedura |
Termine massimo
(mesi) |
Procedura aperta |
9
|
Procedura ristretta |
10
|
Procedura competitiva con negoziazione |
7
|
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara |
4
|
Dialogo competitivo |
7
|
Partenariato per l’innovazione |
9
|
Criterio di scelta: minor prezzo
|
|
Tipo di procedura |
Termine massimo
(mesi) |
Procedura aperta |
5
|
Procedura ristretta |
6
|
Procedura competitiva con negoziazione |
4
|
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara |
3
|
I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
Ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
Powered by WPeMatico
Lascia un commento