Per verificare l’attendibilità dell’offerta bisogna valutare anche le spese generali sostenute dall’impresa. Eventuali incarichi svolti gratis devono mettere in allarme la Stazione Appaltante. È la conclusione cui è arrivata l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel parere di precontenzioso su una gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto di depurazione.Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata ha segnalato all’Anac che la vincitrice nell’offerta non aveva inserito, né fatto nessun riferimento, alle spese generali.In particolare, l’impresa aggiudicataria non aveva indicato gli oneri riguardanti la prestazione del responsabile tecnico per l’applicazione delle norme di sicurezza. Oltre a questo, aveva quantificato in maniera irrisoria le spese di trasporto e smaltimento in discarica dei fanghi.In realtà l’impresa vincitrice ha sottolineato che la prestazione di responsabile tecnico per l’applicazione delle norme di sicurezza era stata svolta direttamente dall’amministratore interno, perché in possesso della qualifica e della comprovata esperienza nella gestione di impianti di depurazione. La sua prestazione non era stata considerata come un onere per la società bensì come un utile. Facendo svolgere gratuitamente il compito all’amministratore interno, l’impresa aveva avuto la possibilità di abbattere i costi e presentare un’offerta più conveniente.Per quanto riguarda il servizio di smaltimento dei fanghi, l’impresa ha affermato di aver preso in considerazione il preventivo più vantaggioso.Secondo l’impresa seconda classificata, la valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante non poteva essere considerata congrua perchè non aveva approfondito le voci di spesa.L’Anac ha espresso “margini di dubbio” circa la possibilità di omettere completamente la voce relativa ai costi per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico per la sicurezza. I dubbi “avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a chiedere ulteriori chiarimenti in relazione alla sussistenza di altri eventuali oneri connessi alla prestazione de qua (ad esempio oneri previdenziali e assicurativi), ciò al fine di valutare se in concreto l’offerta fosse attendibile ed affidabile nel suo complesso”.Sulla quantificazione delle spese di trasporto e smaltimento dei fanghi, l’Autorità anticorruzione ha affermato che la stazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in ordine al computo delle spese generali. Come si legge nel parere, “la stazione appaltante ha il dovere di valutare la congruità dell’offerta economica, oltre che in relazione ai costi per il personale, per la sicurezza aziendale ed in relazione all’incidenza dell’utile di gestione, anche in relazione alle spese generali”.L’Anac ha quindi concluso che la Stazione Appaltante, avendo omesso un doveroso approfondimento istruttorio in relazione alle voci delle spese generali e della “prestazione professionale Responsabile Tecnico”, non abbia svolto un giudizio tecnico serio e argomentato. Il procedimento di verifica della congruità dell’offerta è stato quindi considerato “viziato per difetto di istruttoria”.In base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) il parere di precontenzioso può essere richiesto all’Anac su iniziativa della Stazione Appaltante o di una o più parti.Dopo un contraddittorio Tra le parti, l’Anac emette il parere, che è vincolante e impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa.Le imprese dovranno quindi attenersi a quanto deciso dall’Anticorruzione e la Stazione Appaltante dovrà valutare nuovamente le offerte alla luce delle indicazioni fornite dall’Anac. In alternativa, potranno presentare ricorso al Tar.
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