Il Presidente dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone, successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 260 del 7/11/2017 delle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con il Comunicato 8 Novembre 2017 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” ha ritenuto opportuno aggiornare il precedente Comunicato del 26/10/2016 che viene integralmente sostituito in considerazione delle modifiche all’art. 80 del codice introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”).Nel nuovo comunicato vengono trattati:
Relativamente al primo punto, l’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. Viene, poi, precisato che la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
Relativamente al secondo punto, il decreto correttivo ha integrato il comma 3 dell’articolo in esame stabilendo che l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati dalla norma. Il riferimento specifico alla «misura interdittiva» ha colmato la lacuna normativa originaria chiarendo che l’ambito soggettivo di applicazione delle misure interdittive è lo stesso individuato per l’applicazione del comma 1 dell’art. 80.In riferimento alle modalità di dichiarazione, nel comunicato è precisato che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.Per ultimo, relativamente alla verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione, nel comunicato è precisato che, in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 (richiamato dal DGUE).
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