Definite le azioni che l’Autorità nazionale anticorruzione potrà intraprendere in caso di irregolarità nei bandi di gara e nelle aggiudicazioni. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento dell’Anac attuativo dell’articolo 211 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).Il regolamento si è reso necessario dopo che il Correttivo ha tolto all’Anac la possibilità di inviare raccomandazioni vincolanti alle Stazioni Appaltanti.In base alla prima versione del Codice Appalti, se l’Anac riscontrava dei vizi di legittimità negli atti di gara, poteva chiedere alla Stazione Appaltante di porre rimedio entro sessanta giorni. Si trattava di una “raccomandazione vincolante” e se la Stazione Appaltante non si fosse adeguata entro i termini previsti sarebbe stata punita con una multa da 250 euro a 25mila euro.La raccomandazione poteva essere impugnata dalla Stazione Appaltante, ma con ripercussioni sul suo rating reputazionale.Il Consiglio di Stato ha giudicato eccessivi questi poteri e le disposizioni sono state riviste con il Correttivo. Dal 2017 l’Anac, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice Appalti, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla Stazione Appaltante. Se questa non vi si conforma entro sessanta giorni della trasmissione, l’Anac può presentare ricorso al giudice amministrativo entro i successivi trenta giorni.Stabiliti i limiti dell’azione dell’Anac, per dare attuazione a quanto previsto dal Correttivo, è stato necessario regolare nel dettaglio le modalità di intervento in caso di irregolarità.Il regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che l’Anac impugni sia gli atti relativi a contratti di rilevante impatto in cui ravvisi dei profili di irregolarità sia gli atti, relativi a qualunque ontratto pubblico, in cui riscontri violazioni gravi del codice appalti.Per contratti di rilevante impatto si intendono quelli che riguardano un grande numero di operatori, gli appalti relativi a grandi eventi sportivi, religiosi o culturali o disposti a seguito di calamità naturali o, ancora, per la realizzazione di infrastrutture strategiche. Sono contratti di rilevante impatto anche quelli riconducibili a condotte illecite delle Stazioni Appaltanti, relativi ad opere con particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Dal punto di vista economico, si considerano rilevanti i contratti per lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro e per servizi di importo pari o superiore a 25 milioni di euro. Previo parere motivato, l’Anac può impugnare tutti gli atti (anche non relativi a contratti di rilevante impatto), in cui siano presenti violazioni gravi. Sono violazioni gravi l’affidamento di contratti senza pubblicazione del bando (nel caso in cui la normativa lo preveda), l’affidamento mediante procedura diversa da quella stabilita dal Codice, il rinnovo tacito dei contratti, la modifica sostanziale dei contratti, che invece avrebbe richiesto una nuova procedura di gara, la gara mancata o illegittima esclusione di un concorrente, le clausole eccessivamente restrittive e la violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei.I sessanta giorni per l’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del bando o dal momento in cui l’Anac viene a conoscenza dell’emanazione dell’atto (per gli atti non soggetti a pubblicità legale o notiziale).Il regolamento entrerà in vigore il 1° agosto 2018, cioè quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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