Entreranno in vigore il 5 maggio prossimo le Linee guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti il “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.
È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018 la delibera ANAC 28 marzo 2018.
Nella prima parte del documento sono contenute indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara.
Nella seconda parte sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.
Le nuove Linee guida sono costituite da due parti contenenti l’Analisi e l’allocazione dei rischi (la prima) ed il monitoraggio dell’attività dell’operatore economico (la seconda) suddivise nei seguenti paragrafi:
Il trasferimento dei rischi all’operatore economico
Le diverse tipologie di rischio.
La revisione del piano economico-finanziario
La corretta definizione delle clausole contrattuali
La matrice dei rischi
Il flusso informativo per il monitoraggio sui rischi
Resoconto economico-gestionale
Entrata in vigore
ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 5 maggio 2018.
Ricordiamo che:
i contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti all’articolo 3, lettera eee), del Codice dei contratti di cui d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che (come disposto dall’articolo 180, comma 3, del codice stesso) è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera;
per i contratti di concessione, che l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici ricomprende nel PPP, l’allocazione di tali rischi in capo all’operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cd. Rischio operativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), del codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l’operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione.
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