Entra in vigore oggi il limite 80 – 20 previsto per le concessionarie. È scaduto il periodo transitorio di due anni, accordato agli operatori del settore per adeguarsi alle novità introdotte dal Codice Appalti (D. lgs.50/2016). Una delle rivoluzioni del Codice Appalti è stata la riduzione degli affidamenti in-house, cioè senza bando a società controllate dalle Amministrazioni.Il Codice Appalti prevede che per le concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gara pubblica, la concessionaria ha l’obbligo di affidare con gara almeno l’80% del valore dei lavori, servizi o forniture. Gli affidamenti in-house, cioè a società controllate dall’Amministrazione, sono stati ridotti e possono ammontare al massimo al 20% del valore.L’importo di 150 mila euro si riferisce al valore della concessione, non a quello dell’appalto da affidare (con gara o in house). Questo significa che i titolari di una concessione di valore pari o superiore a 150mila euro dovranno conteggiare nel limite 80-20 tutti i contratti, anche quelli di piccolo importo e i lavori di manutenzione.In precedenza, la normativa prevedeva l’obbligo di affidare con gara almeno il 60% del valore dei lavori, servizi o forniture e la possibilità di affidare in house il 40% del valore. Questi limiti più permissivi restano in vigore solo per le concessioni autostradali.Da oggi in poi, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) effettuerà dei controlli annuali per verificare il rispetto dei limiti. Nel 2017 l’Anac ha avviato un monitoraggio dello stato di fatto.L’obbligo di attenersi al limite 80-20 dovrà essere rispettato anno per anno, e non su base pluriennale. Eventuali squilibri accertati durante i controlli potranno essere recuperati l’anno successivo.Nei mesi scorsi i giudici hanno avuto modo di ricordare che il 19 aprile 2018 non è un termine iniziale, ma la deadline entro cui completare l’adeguamento. Per essere in regola, i titolari delle concessionarie hanno quindi dovuto rinnovare i contratti eventualmente scaduti in questo periodo adeguandosi ai limiti 80-20, quindi, se necessario, bandendo gare pubbliche o attivando la procedura del project financing. L’Anac ha approvato le linee guida n.7 sugli affidamenti in house. Gli affidamenti in house,ha spiegato l’Anticorruzione, sono possibili solo se l’Amministrazione o l’ente aggiudicatore esercita un controllo “analogo a quello esercitato sui propri servizi” sulla società in house a cui intende affidare l’incarico senza gara.La società per essere considerata “in house” non può avere nessuna autonomia: oltre l’80% delle attività svolte devono essere effettuate per conto dell’Amministrazione che le controlla e non devono esserci partecipazioni di capitali privati.Gli affidamenti in house sono possibili per la produzione di un servizio di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, la realizzazione e gestione di un’opera pubblica attraverso un contratto di partenariato, l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro.Per essere autorizzata ad effettuare affidamenti in house, l’Amministrazione deve inviare una domanda all’Anac che entro 30 giorni avvia il procedimento per l’accertamento dei requisiti. Il procedimento si conclude entro 90 giorni.In presenza di cause che impediscono l’esclusione, i termini possono essere sospesi. Si può anche chiedere l’iscrizione con riserva impegnandosi a sanare la propria situazione entro 90 giorni.L’Anac effettua inoltre controlli a campione sugli iscritti e può cancellare le società che hanno perso i requisiti.
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