Negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie vige l’obbligo di rotazione degli inviti. Si tratta di una regola rigida, che secondo l’Autorità anticorruzione ha pochissimo margine di manovra. Secondo il Tar Sardegna, che con la sentenza 492/2018 si è pronunciato sull’argomento, sono consentite delle deroghe, ad esempio per garantire il risparmio di risorse pubbliche.In base alle linee guida Anac, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) , negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro per i lavori, 221mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali e 144mila euro per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali), non si seguono le procedure ordinarie, ma la Stazione Appaltante invita un numero predefinito di operatori economici.Questa semplificazione, pensata per alleggerire le procedure nelle gare di importo contenuto, può però essere strumentalizzata. Ad esempio con il frazionamento irregolare degli appalti, cioè con la sua scomposizione in più lavorazioni apparentemente distinte con l’obiettivo di abbassare l’importo a base di gara e utilizzare regole meno stringenti.Oltre ad una serie di controlli per evitarlo, l’Anac ha stabilito il principio di rotazione degli inviti. Il contraente uscente non può essere invitato ad una procedura rientrante nella stessa categoria di opere o nello stesso settore merceologico perché potrebbe aver acquisito una posizione di vantaggio per le informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. Ma non solo, perché per evitare qualunque elusione della concorrenza non può essere inviato neanche all’operatore invitato nella precedente procedura di selezione, ma poi non risultato affidatario.L’unico margine di eccezione è ammesso dall’Anac per i servizi infungibili, regolati dalle linee guida n.8. Si tratta di prestazioni che, per la loro peculiarità, possono essere erogate solo da un determinato soggetto (professionista, fornitore o impresa) e quindi l’Amministrazione procede mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
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