ll Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha trasmesso il 9 gennaio scorso alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, lo schema di decreto ministeriale recante lo schema di regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture sul quale le Commissioni stesse devono esprimere il proprio parere, così come disposto all’articolo 111, commi 1 e 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre allo schema di decreto ha, anche, predisposto la documentazione contenente la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’Analisi tecnico-normativa (A,T.N.) e l’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).
l’ANAC in data 29 aprile 2016 pone in consultazione le linee guida Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dei Lavori e le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione
entro la data di scadenza della consultazione fissata per il 16 maggio 2016 pervengono all’ANAC stessa oltre 50 contributi da pubbliche amministrazioni e società pubbliche, dipendenti di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria ed ordini, operatori economici ed altri
successivamente alle osservazioni, il 21 giugno 2016 l’ANAC prepara un testo definitivo che invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
il Ministero, in funzione delle linee guida predisposte dall’ANAC, predispone un decreto di due articoli a cui sono allegate le linee guida ed invia il decreto stesso al Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed al Consiglio di Stato per il parere;
il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il proprio parere con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016
il Consiglio di Stato esprime il proprio parere n.2282 del 3 novembre 2016 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto“. Si tratta di un parere favorevole con condizioni ed osservazionidi entità tale che inficiano l’impostazione stessa del decreto. E’ una delle più dure prese di posizione del Consiglio di Stato sui tanti pareri espressi sul nuovo Codice dei Contratti e sui suoi provvedimenti attuativi. In pratica i giudici di Palazzo Spada notano come lo schema di decreto si compone di due soli articoli, di cui il primo “approva” le linee guida che vengono riportate in due “allegati” al decreto, e uno dispone le abrogazioni. In tal modo, sul piano formale, si ha un ibrido in cui il decreto ministeriale, ancorché nella sua stringatezza, ha la forma esteriore tipica di un regolamento, diviso in articoli, mentre le linee guida allegate hanno una struttura discorsiva ed aggiungono, anche, che, affermata la natura giuridica regolamentare delle linee guida ministeriali, la veste formale esteriore deve essere congruente con tale natura, e che debba perciò esservi una fusione formale e sostanziale tra decreto ministeriale e linee guida
il MIT il 5 dicembre 2017, a distanza di oltre un anno dal parere del Consiglio di Stato, invia alla Conferenza unificata il testo per il previsto parere;
la Conferenza unificata esprime il proprio parere, positivo con osservazioni, il 6 dicembre 2017.Dopo il passaggio obbligato relativo al parere delle commissioni parlamentari competentisarà necessario, a nostro avviso, un nuovo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato che si erano espressi su un documento totalmente differente (quello originario era composto da 2 articoli e 2 allegati) e prima dell’entrata in vigore del “decreto correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017.Il testo del nuovo decreto è, adesso composto da 33 articoli suddivisi nei seguenti 3 titoli:
Titolo I – Il direttore dei lavori (artt. 1-17)
Titolo II – Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 18-33)
Titolo III – Diposizioni finali (artt. 30-33).
Il titolo I dedicato al direttore dei lavori è, a sua volta suddiviso nei seguenti Capi:
Capo I – Profili generali (artt. 1-5)
Capo II – Funzioni e compiti nella fase preliminare (artt. 6-7)
Capo III – Funzioni e compiti in fase di esecuzione (artt. 8-14)
Capo IV – Controllo amministrativo contabile (artt. 15-17)
Abbiamo confrontato i Capi dal I° al IV° del Titolo I del decreto predisposto dal MIT con le linee guida predisposte dall’ANAC e, possiamo affermare quanto segue:
Il Capo I, a parte il nuovo art. 1 sulle definizioni, ripropone i paragrafi dal 2 al 5 delle linee guida con piccole modifiche tra le quali quelle introdotte all’articolo 3 in cui è precisato che “1.Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento”;
l’articolo 6 del Capo II, ripropone quasi integralmente il paragrafo 6.1 delle linee guida, mentre l’articolo 7 sempre del Capo II contiene tante novità per il semplice fatto che dal comma 4 al comma 14 riproducono in parte gli articoli 153, 154, 155, 156 e 157, il comma del previgente dpr n. 207/2010 che, in verità, erano stati già abrogati, erroneamente, dall’articolo 217, lettera u) del d.lgs. n. 50/2016
il Capo III, contiene, con piccoli aggiustamenti i paragrafi 7 ed 8 delle linee guida.
Da notare come il Ministero ha inserito nei tre capitoli del Titolo I ha inserito la gran parte di norme relative ai vari casi di consegna dei lavori, alle sospensioni ed alla ripresa dei lavori, ai ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante; tutte norme contenute nella Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010 che erano state, inopinatamente, abrogate dall’articolo 217, lettera u) del d.lgs. n. 50/2016. Aggiungiamo, poi, che le norme sulle varianti sono contenute nell’articolo 10 del provvedimento e che al comma 8 dello stesso è precisato che: ” Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP”. Ritorneranno quelle che ho sempre definito, quando era in vigore il previgente d.lgs. n. 163/2006, “varianti non varianti”.Si riporta, per ultimo che l’articolo 7 relativo alla “Consegna dei lavori” e l’articolo 10 relativo alle “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” sono la grande novità rispetto alle originarie linee guida predisposte dall’ANAC.
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