È stata trasmessa oggi alle massime cariche della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Esteri, del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero delle Attività Produttive, dell’ANAC, della Commissione Antimafia, dell’VIII Commissione Camera dei Deputati e dell’VIII Commissione Senato una missiva siglata dal Presidente ASSISTAL Angelo Carlini, nella quale l’Associazione illustra le motivazioni secondo le quali le obiezioni – in termini di minaccia di avvio della procedura di infrazione – sollevate dalla Commissione Europea nei confronti delle norme del nostro Paese che disciplinano in modo vincolistico il “subappalto” e l’“avvalimento”, non sarebbero del tutto condivisibili. La missiva è stata condivisa e sottoscritta congiuntamente a CSIT (Confindustria Servizi Innovativi e teconologici) e CNA (Unione Installazione Impianti).Sul tema del Subappalto ASSISTAL, ribadisce come, se da un lato sia innegabile che la direttiva preveda che gli “appalti” pubblici debbano essere adeguati alle necessità delle PMI (in quest’ottica si colloca, ad esempio, il principio della suddivisione di un appalto in “lotti”), dall’altra, è altrettanto innegabile che il limite al “subappalto” non impedisca alle PMI di partecipare all’affidamento di un “appalto” pubblico. Anzi agevola la partecipazione diretta che può, infatti, avvenire sia singolarmente, sia in forma di raggruppamento con altre PMI.La limitazione al subappalto (che non equivale a divieto), nel caso della legislazione italiana, nasce invero dall’esigenza di bilanciare la libertà di organizzazione delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, con quella di fronteggiare le infiltrazioni della criminalità organizzata che, nel nostro Paese, è fenomeno assai diffuso nell’ambito dei contratti di subappalto.Sul principio dell’Avvalimento, ASSISTAL ha sottolineato come la previsione dell’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici è sempre stata interpretata nel senso che, se in un appalto sono presenti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, è solo relativamente a questi che non può trovare applicazione l’istituto dell’avvalimento e non già all’intero contratto, laddove quest’ultimo comprenda anche categorie di lavori prive dei suddetti requisiti.La previsione dell’art. 89 comma 11, dunque, va proprio nel senso indicato dalla Commissione Europea, in quanto essa, nell’ambito di un appalto, “proibisce” l’avvalimento solo per lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, puntualmente individuati dal richiamato D.M. n. 248/2016, cui lo stesso art 89 comma 11 rimanda.“In questo contesto – afferma Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL – l’attuale sussistenza di precisi limiti al subappalto unitamente alla previsione del “divieto” di avvalimento, prevista dal Codice dei contratti, risulta perfettamente in linea con le direttive comunitarie“.”E’ evidente – continua Carlini – che sia l’istituto del subappalto che quello dell’avvalimento, sia a livello comunitario sia a livello nazionale, si contraddistinguono per due contrapposte esigenze da bilanciare e contemperare: da un lato, quella di rafforzare la competitività del mercato, garantendo la partecipazione diretta delle PMI qualificate, così contrastando fenomeni di infiltrazione mafiosa; dall’altra contrastare un utilizzo dell’avvalimento per scopi estranei alla sua ratio, che possa favorire la partecipazione alle procedure di affidamento di operatori economici privi di stabilità e strutture adeguate”.ASSISTAL ha rimarcato la necessità che venga riconfermata la garanzia alle amministrazioni aggiudicatrici che, nell’abito di un appalto, i lavori particolarmente complessi o di elevato contenuto tecnologico siano affidati ad operatori in possesso delle competenze, dell’esperienza e dei mezzi tecnici per garantire il migliore risultato, sotto il profilo qualitativo, oltre che funzionale.L’Associazione auspica che i soggetti destinatari della lettera, ciascuno per quanto di competenza, vogliano rappresentare alle Istituzioni europee i motivi per i quali le eccezioni sollevate dalla Commissione Europea non sono condivisibili, poiché frutto di una frettolosa lettura delle norme italiane, avulsa dal contesto sociale, di ordine pubblico e di mercato che impongo la loro conservazione.
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