L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha deliberato nell’adunanza del 7 febbraio 2019 di avviare una breve consultazione pubblica su alcune modifiche al testo vigente delle Linee guida n. 5 in vigore e recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, introducendo alcune modifiche. A tal fine, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 7 febbraio 2019 ha deliberato per la nuova consultazione pubblica al fine di sottoporre all’esame degli Stakeholder un documento recante, tra l’altro, le modifiche proposte relative ai seguenti aspetti:
Così, poi, come anticipato nel Comunicato del Presidente 9 gennaio 2019è stato previsto il differimento della data di avvio dell’operatività dell’Albo ai fini dell’estrazione degli esperti, prevedendo che lo stesso sarà operativo per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 aprile 2019.Con il documento posto in consultazione, vengono, anche, modificate quelle parti delle linee guida che prevedevano la predisposizione di ulteriori linee guida (paragrafo 1.2) sostituendole, più correttamente, con opportune “istruzioni operative”.Viene, anche:
Relativamente, poi, alla polizza assicurativa alla lettera e) del paragrafo 2.3 è precisato che “I professionisti, assicurati in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5 del predetto decreto, verificano che la polizza copra o comunque includa la copertura relativa all’attività quale commissario di gara. Il professionista individua autonomamente il massimale di copertura, fermi i limiti minimi stabiliti in applicazione della normativa indicata al periodo precedente. È considerata adeguata, ai fini dell’attività di commissario di gara, una copertura con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore al 5% del valore del contratto e con garanzia postuma non inferiore a 5 anni dalla scadenza della polizza. La stazione appaltante, di regola nei documenti di gara, in considerazione della rilevanza del contratto, delle presumibili difficoltà in ordine all’attività di valutazione delle offerte o per altre ragioni, può indicare specifici massimali e clausole della copertura assicurativa, non eccedenti, salvo casi eccezionali, quelli indicati al periodo precedente. L’esperto sorteggiato dovrà fornire, prima della nomina, dimostrazione di avere sottoscritto una polizza assicurativa conforme.”.Dopo essere stato istituito dall’ANAC ai sensi dell’art. 78, comma 1 del Codice dei contratti, l’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici unitamente alle Linee guida ANAC n. 5 (aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con Delibera 10 gennaio 2018,n.4) è operativo dal 10 settembre 2018, ma come sottolineato dall’Anticorruzione con il Comunicato del Presiente 9 gennaio 2019 sarebbero solo 2.100 circa gli iscritti nelle diverse sottosezioni dell’Albo, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).Considerato, inoltre, che l’art. 77, comma 3 del Codice dei contratti prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all’Albo dell’ANAC, non consentendo la possibilità di nominarli con modalità diverse nel caso di assenza e/o carenza di esperti, l’ANAC ha ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019.Tutte le modifiche proposte sono state evidenziate in modalità revisione, con le integrazioni in grassetto, al fine di consentirne l’agevole individuazione nell’ambito del testo.
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