Codice dei contratti: Comunicato Anac sulle Relazioni uniche relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti. Il Presidente dell’ANAC con il Comunicato 2 dicembre 2020 recante “Indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” interviene sugli obblighi previsti agli articoli 99 e 139 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente Giuseppe Buia nel comunicato ricorda che l’articolo 99, comma 1, del Codice dei contratti, stabilisce che, per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudicazione indicate nella disposizione medesima.
Tra l’altro il comma 5 dell’articolo in esame prevede che la relazione o i suoi principali elementi siano comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del Codice dei contratti per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta. Sono esclusi gli accordi quadro conclusi con un unico operatore.
Nel comunicato è, anche, rammentato che il rispetto dei suddetti obblighi rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari.
Nel comunicato è, poi, precisato che l’obbligo discende, anche, dalla necessità di rispettare i requisiti di accesso ai fondi comunitari e vengono, poi, fornite ai funzionari delle Pa alcune indicazioni sulle modalità di compilazione, conservazione e eventuale trasmissione della relazione su richiesta.
Nel Comunicato del Presidente dell’Anac è, anche, precisato che «Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione».
Ma è, anche aggiunto che per agevolare l’adempimento dei nuovi obblighi e di favorire la conservazione di dati omogenei, l’Autorità, con successiva comunicazione, metterà a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori un modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni richieste.
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