Con il maxiemendamento presentato il 22/12/201 dal Governo al Senato, viene confermata ai commi dall’86 al 93 la “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”; nel dettaglio al comma 86 è precisato che “Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni”.
Arrivano, anche, le deroghe all’articolo 36 del codice dei contratti ed, in particolare, nei contratti sottosoglia viene aumentato il limite per gli affidamenti diretti da 40.000 a 150.000 euro e così, sino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti potranno procedere all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (nel vigente codice anche senza previa consultazione di due o più operatori economici). Relativamente, poi, agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 (nel vigente codice 40.000) euro e inferiore a 350.000 (nel vigente codice 150.000) euro e sempre sino al 31 dicembre 2019 si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Le deroghe all’articolo 36 arrivano con il comma 529-bis, il cui testo è il seguente: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’art 36 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000”.
Non vengono, invece, confermate le norme relative alle centrali di committenza provinciali e metropolitane; salta, quindi, il provvedimento relativo alle centrali di committenza previsto al comma 67 del testo approvato dalla Camera dei Deputati.
L’articolo Codice dei contratti: Con il Maxiemandamento arrivano la struttura di progettazione e le deroghe all’art. 36 sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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