Dal 04 gennaio non sarà più possibile per gli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici rivolgersi all’ANAC per un’eventuale richiesta di parere.
È in vigore, appunto da oggi 4 gennaio 2019, la Delibera Anac 21 novembre 2018 n. 1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso.” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 20 dicembre 2018 che sostituisce da oggi il Regolamento della stessa Autorità datato 20 luglio 2016 precedentemente vigente.
Nel nuovo Regolamento è stabilito che l’ANAC svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1. L’attività consultiva è esercitata:
Nelle premesse al provvedimento è precisato che l’adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore – fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 – costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell’Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza.
Possono rivolgere richiesta di parere all’Autorità:
Come già detto, differentemente dal precedente Regolamento del 20 luglio 2016 non potranno più rivolgersi all’Anac, dal 4 gennaio 2019, per una richiesta di parere, gli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici.
Nella delibera è precisato che la richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta ed è aggiunto che è possibile utilizzare il modulo allegato al regolamento stesso di cui in verità non c’è traccia nella delibera stessa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento contiene, poi, alcuni articoli in merito alla “Inammissibilità della richiesta”, alla “Archiviazione della richiesta”, alla “Istruttoria e adozione del parere” ed alla “Pubblicità” mentre nulla viene detto in merito ai tempi a disposizione dell’ANAC per esprimere il proprio parere se non che l’attività istruttoria deve essere svolta, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’articolo Codice dei contratti: E’ in vigore dal 04 gennaio il Nuovo Regolamento funzione consultiva dell’ANAC sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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