Al Senato, nella seduta del 23 dicembre 2017, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 in terza lettura,
hanno preso corpo, definitivamente,
le deroghe e le modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Dette deroghe sono apparse come per incanto nel testo dell’emendamento approvato con voto di fiducia dall’assemblea del Senato in seconda lettura con la precisazione che mentre
il testo del disegno di legge aveva una struttura tradizionale con 120 articoli dei quali 1 articolo riguardante le misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, 101 articoli riguardanti le misure per la crescita e 18 articoli riguardanti l’approvazione degli stati di previsione,
il nuovo testo scaturente dai vari passaggi tra Camera e Senato è costituito da 19 articoli dei quali un unico articolo suddiviso in 1181 commi (a fronte degli originari 684 del testo approvato in seconda lettura) riguardanti le misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici e 18 articoli riguardanti l’approvazione degli stati di previsione;
Tale nuova situazione rende difficoltosa la lettura dei due testi in quanto è difficile vedere cosa è stato aggiunto e cosa è stato tolto dell’originario testo costituito da 120 articoli, nel testo approvato definitivamente ma, indubbiamente, il provvedimento si ingrossato a dismisura.Con le
deroghe introdotte al Codice dei contratti relativamente all’
Universiade Napoli 2019 (comma 380) ed alle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo (comma 876) sarà possibile:
- operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi), 60 (Procedura aperta), 61 (Procedura ristretta), 62 (Procedura competitiva con negoziazione), 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara) e 79 (Fissazione dei termini) del codice di cui al d.lgs. n. 50/2016;
- ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97 (Offerte anormalmente basse), 183 (Finanza di progetto) , 188 (Contratto di disponibilità) e 189 (Interventi di sussidiarietà orizzontale) d.lgs. n. 50/2016;
- ridurre fino a dieci giorni, il termine di cui all’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del d.lgs. n. 50/2016;
- fare ricorso all’articolo 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) del d.lgs. n. 50/2016 con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici e nel caso degli appalti pubblici di lavori con invito rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici.
Le deroghe relative alle Universiadi sono riscontrabili al comma 380 del testo definitivamente approvato mentre le deroghe alla Coppa del mondo ed ai mondiali di sci alpino di Cortina possono essere rilevate al comma 876 sempre del testo definitivamente approvato e che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. La deroga più pesante è quella relativa all’articolo 63. In pratica, in questa maniera appalti pubblici di lavori, servizi e forniture delle due manifestazioni sportive, di qualsiasi importo, potranno essere appaltate con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. Quello che più rende perplessi è il fatto che viene aggiunta, relativamente agli inviti, la frase “nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione”. Non comprendiamo, in verità, dove possa essere individuata la trasparenza e la concorrenza quando già da oggi si pensa a procedere all’affidamenti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che dovranno essere realizzati tra il 2019 ed il 2021 e, quindi, a distanza temporale tale da consentire la realizzazione senza alcuna deroga con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.Ma con buona pace di tutti non soltanto deroghe ma anche modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed, infatti, con il comma 526 del provvedimento in argomento viene inserito all’articolo 113 (rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il seguente comma 5-bis “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.Con il comma 568 della legge finanziaria viene, poi, modificato il comma 1 dell’articolo 177 (rubricato “Affidamenti dei concessionari”) e viene sostituito il comma 3 dello stesso articolo 177. Al comma 1 del citato articolo 177 viene aggiunto il seguente ultimo periodo “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento” ed il comma 3 viene così sostituito “La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.“Con il comma 586 del provvedimento in argomento il comma 1 dell’articolo 113-bis (rubricato “Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti”) viene così sostituito “I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.Con il comma 569 della legge Finanziaria viene effettuato un intervento relativo a alle Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), stabilendo che le stesse devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE ( e quindi non obbligatoriamente nel territorio della Repubblica) che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici. In pratica l’articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente: “1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici”.
Le deroghe relative alle Universiadi sono riscontrabili al comma 380 del testo definitivamente approvato mentre le deroghe alla Coppa del mondo ed ai mondiali di sci alpino di Cortina possono essere rilevate al comma 876 sempre del testo definitivamente approvato e che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. La deroga più pesante è quella relativa all’articolo 63. In pratica, in questa maniera appalti pubblici di lavori, servizi e forniture delle due manifestazioni sportive, di qualsiasi importo, potranno essere appaltate con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. Quello che più rende perplessi è il fatto che viene aggiunta, relativamente agli inviti, la frase “nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione”. Non comprendiamo, in verità, dove possa essere individuata la trasparenza e la concorrenza quando già da oggi si pensa a procedere all’affidamenti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture che dovranno essere realizzati tra il 2019 ed il 2021 e, quindi, a distanza temporale tale da consentire la realizzazione senza alcuna deroga con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.Ma con buona pace di tutti non soltanto deroghe ma anche modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed, infatti, con il comma 526 del provvedimento in argomento viene inserito all’articolo 113 (rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il seguente comma 5-bis “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.Con il comma 568 della legge finanziaria viene, poi, modificato il comma 1 dell’articolo 177 (rubricato “Affidamenti dei concessionari”) e viene sostituito il comma 3 dello stesso articolo 177. Al comma 1 del citato articolo 177 viene aggiunto il seguente ultimo periodo “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento” ed il comma 3 viene così sostituito “La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.“Con il comma 586 del provvedimento in argomento il comma 1 dell’articolo 113-bis (rubricato “Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti”) viene così sostituito “I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”.Con il comma 569 della legge Finanziaria viene effettuato un intervento relativo a alle Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), stabilendo che le stesse devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE ( e quindi non obbligatoriamente nel territorio della Repubblica) che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici. In pratica l’articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente: “1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici”.