In pratica le linee guida n. 4 che, a seguito della pesante modfiche all’articolo 36 del Codice effettuate dal decreto-legge n. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019 che avrebbero avuto la necessità di essere riscritte in parecchi punti per adeguarle alle mutate soglie di cui alle lettere b), c) c-bis) e d) del comma 2 del citato articolo 36, sono rimaste così com’erano e, quindi, in pratica, difficilmente utilizzabili, mentre sono stati modificati i citati punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) al fine di adeguarli alla normativa comunitaria così come disposto dall’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti “Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia”.
L’ANAC, quindi, autorizzata per legge, ad effettuare soltanto modifiche ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, ha modificato le citate linee guida n. 4 che restano, però, in gran parte inutilizzabili creando grande confuzione negli operatori del settore; alla faccia del decreto “sblocca cantieri”!!
Si tratta di uno dei tanti effetti delle modifiche al codice dei contratti predisposte con il decreto-legge n. 32/2018 (cosiddetto “sblocca cantieri”) ed, in particolare dell’inserimento del comma 27-octies nell’articolo 216 che progettato male è stato modificato in corsa in peggio.
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