Entra oggi in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018,n. 76 recante “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018. Il DPCM è stato predisposto in riferimento a quanto previsto all’articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 e consta dei seguenti 10 articoli:
art. 1 – Oggetto
art. 2 – Definizioni
art. 3 – Ambito di applicazione
art. 4 – Commissione nazionale per il dibattito pubblico
art. 5 – Indizione del dibattito pubblico
art. 6 – Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
art. 7 – Funzioni e compiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore
art. 8 – Svolgimento del dibattito pubblico
art. 9 – Conclusione del dibattito pubblico
art. 10 – Disposizioni transitorie e finali.
Il nuovo decreto sul dibattito pubblico entra in vigore prima della pubblicazione del decreto sui livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti e, quindi, nello stesso è previsto che il dibattito pubblico sia condotto sul progetto preliminare o sul progetto di fattibilità nelle more che, approvato il citato decreto sui livelli di progettazione ci si possa riferire al “progetto di fattibilità tecnico-economica” o al “documento di fattibilità delle alternative progettuali” previsti dall’articolo 23, commi 1 e 5 del Codice dei contratti.Di estrema importanza l’Allegato 1 al proveddimento stesso che contiene l’elenco delle opere che sono sottoposte, nei casi individuati dal decreto stesso, a dibattito pubblico; l’elenco contiene le seguenti 12 tipologie di opere con le relative soglie dimensionali:
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.
Aeroporti.
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
Interventi per la difesa del mare e delle coste.
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
Elettrodotti aerei.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.Come previsto dall’articolo 4 del provvedimento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, quindi, entro l’8 settembre 2018, deve essere istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico composta da 15 componenti (rappresentanti di governo, comuni, regioni e province ed esperti esterni).
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