Entrerà in vigore il prossimo 30 maggio il decreto del Ministero dell Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 rubricato “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»” e vorremo utilizzare questi prossimi giorni per fare il punto della situazione sulle norme che riguardano l’esecuzione dei lavori e la contabilità dei lavori che sostituiranno quelle contenute nel previgente Regolamento n. 207/2010 nei Titoli VIII e IX della Parte Prima dall’articolo 147 all’articolo 214 e per fare ciò abbiamo realizzato un “testo fronte” in cui viene riportatonella prima colonna gli articoli del citato Dm n. 49/2018 e nella seconda colonna i corrispondenti articoli del previgente Regolamento n. 207/2010.Preliminarmente è opportuno precisare che il provvedimento è suddiviso nei due seguenti 4 titoli:
mentre restano fuori le norme di dettaglio relative all’Ufficio di direzione dei lavori, al subappalto, all’adeguamento dei prezzi ed ai lavori in economia.Nel decreto sono, poi, riportate nel Capo IV del Titolo I, dall’articolo 13 all’articolo 15 le norme relative al controllo amministrativo e contabile che sostituiscono, parzialmente, quelle contenute nel previgente Regolamento n. 207/2010 al titolo IX dall’articolo 178 all’articolo 210.Per quanto concerne il direttore dei lavori il Capo II del Titolo II del dm n. 49/2018 tratta in 2 distinti articoli (artt. 4 e 5) l’attestazione dello stato dei luoghi e la consegna dei lavori.Nulla di nuovo per quanto concerne l’attestazione dello stato dei luoghi (art. 4 dm n. 49/2018) in cui, in pratica, vengono riproposte, con qualche modesta variazione le norme contenute al comma 1 dell’art. 106 del previgente Regolamento n. 207/2010 pur se sparisce dal comma 1 l’attestazione ci sui alla lettera c) relativa “alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori”. In verità una piccola novità è rilevabile al comma 2 con cui viene aggiunto che “In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell’attestazione”Occorre, altresì, precisare che nell’articolo 4 relativo, appunto, all’attestazione dello stato dei luoghi non sono stati riportati i commi dal 2 al 4 dell’articolo 106 del Regolamento n. 207/2010 che, in verità, non avevano nulla a che vedere con l’attestazione dello stato dei luoghi.Relativamente, poi, alla consegna dei lavori, è possibile affermare che le nuove norme contenute nell’articolo 5 del dm n. 49/2018 non contengono significative variazioni rispetto a quelle degli articoli 153, 154, 155, 156 e 157 del previgente Regolamento n. 207/2010 ed anche se a prima vista potrebbe sembrare che non sia più possibile la consegna cosiddetta in via d’urgenza (subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace) specificatamente prevista al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 153 del Regolamento n. 207/2010, tale possibilità si ritrova all’ultimo periodo del comma 9 in cui viene precisato che “Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali”. Tale affermazione, anche se la consegna d’urgenza non è specificatamente prevista in nessuno dei commi dell’articolo 5, ci consente di affermare che la stessa continua ad essere possibile anche se non specificatamente normata come nel comma 4 dell’articolo 153 del previgente Regolamento n. 207/2010. In verità, nella fattispecie della consegna d’urgenza, l’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 5 del dm n. 49/2018 non contiene alcuna valida informazione come quella precedentemente introdotta nel comma 4 dell’articolo 153 del Regolamento n. 207/2010 in cui era precisato che “In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto“.
In definitiva, dunque, sono ancora possibili i seguenti casi di consegna che coincidono, in pratica, con quelli possibili con il previgente Regolamento n. 207/2010:
L’articolo Codice dei contratti: Gli adempimenti preliminari e la consegna dei lavori nel nuovo dm 49/2018 sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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