Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018,n. 49 conferma, in pratica, tutte le indicazioni relative alla contabilità dei lavori già previste dagli articoli 178-202 del previgente Regolamento n.207/2010.Come è possibile rilevare nel testo a fronte l’articolo 13 del dm n.49/2018 rubricato “Attività di controllo amministrativo contabile”, in pratica riproduce con le dovute modifiche ed integrazioni l’articolo 180 del previgente Regolamento n. 207/2010.L’articolo 14 del dm n. 49/2018
rubricato “I documenti contabili”, riproduce tutte le disposizioni relative alla contabilità dei lavori contenute negli articoli dal 181 al 198 lasciando inalterato l’elenco dei documenti contabili che viene confermato nel seguente:
In verità al sommario del registro di contabilità è dedicato il comma 2 dell’articolo 14 in cui è affermato che “Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità”.
Il comma 3 dello stesso articolo 14 del dm n. 49/2018 precisa, poi, che “Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza”.
Per quanto concerne, poi, i certificati di pagamento, alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 è precisato che “Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”.Per quanto concerne l’iscrizione nei documenti contabili dei lavori eseguiti, all’articolo 13, comma 1 del dm 49/2018 è precisato che “Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa”.In definitiva è possibile affermare che, nello specifico, di documenti contabili si parla all’articolo 13 e nel dettaglio:
E’ confermata, poi, la possibilità di lavori a corpo come nel previgente articolo 186 del dm n. 49/2018 ed, anche, i lavori e somministrazione su fatture, così come è possibile rilevare al comma 2 del più volte citato articolo 14.Per ultimo occorre precisare che nell’articolo 15 del provvedimento rubricato “Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata” in cui nei primi due commi è precisato che:
Nel comma 3, del citato articolo 15 è aggiunto, poi, che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.
L’articolo Codice dei contratti: I documenti contabili nel nuovo dm 49/2018 sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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