Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 3 agosto 2018 è stato pubblicato il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n.14 relativo al “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”.Il Regolamento fa seguito al parere favorevole 16 marzo 2018,n.121 del Consiglio di Giustizia amministrativo della Regione siciliana espresso nella seduta del 13 marzo 2018.Lo schema di regolamento si compone di 10 articoli, così rispettivamente rubricati:
Completano il regolamento due allegati, “A” e “B”, dedicati rispettivamente ai contratti di lavori e a quelli di servizi e forniture.Il nuovo Regolamento è stato predisposto sulla falsariga del precedente regolamento adottato ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, emanato con decreto presidenziale 5 dicembre 2016,n. 3, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 24 febbraio 2017 ed è stato sottoposto al parere delle Organizzazioni sindacali, come previsto dal comma 3 dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella riunione del 25 settembre 2017.Il nuovo Regolamento adottato con Decreto Presidenziale e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana sostituirà dal 18 agosto 2018 il precedente decreto presidenziale 5 dicembre 2016,n.3.All’articolo 3 del provvedimento rubricato “Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche” è precisato che, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 è graduata, in ragione dell’entità dei lavori, come segue:
Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi pari all’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima è graduata, in ragione dell’entità dei servizi e delle forniture, come segue:
Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
Sono esclusi dalla corresponsione dell’incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro.
Nel caso di contratti di lavori la percentuale, come è possibile rilevare nell’allegato A è così distribuita:
Nel caso di contratti di servizi e forniture la percentuale, come è possibile rilevare nell’allegato A è così distribuita:
L’articolo Codice dei contratti: In Gazzetta il Decreto Presidenziale con la ripartizione dell’incentivo sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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