Sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019 è stata pubblicata la delibera Anac 9 gennaio 2019, n.10recante “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che entrerà in vigore il 10 febbraio 2019”.
Il nuovo Regolamento fa seguito alla delibera Anac 21 novembre 2019, n.1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso” entrato già in vigore il 4 gennaio 2019.
Con il nuovo regolamento adottato, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 211, comma 1- quater del Codice dei contratti, l’ANAC, con i seguenti 15 articoli:
Come precisato all’articolo 211, comma 1 del Codice dei contratti, l’istanza può essere presentata dalla stazione appaltante o da una o più delle altre parti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. L’ANAC deve esprime il proprio parere, previo contraddittorio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito mentre quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.
In ogni caso l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al regolamento stesso e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; l’istanza deve contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, deve identificare i vizi dell’atto contestato e deve illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.
Peccato, però, che al Regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non ci sia allegato alcun modulo e che nel sito dell’ANAC non vi sia traccia della delibera 9 gennaio 2019, n. 10 e, quindi, del modulo allegato alla stessa.
Così come disposto, poi, ai commi 1-bis ed 1-ter dell’articolo 211 del Codice dei contratti l’Anac:
Così come disposto all’articolo 11 del Regolamento di cui alla delibera Anac 9 gennaio 2019, n.10 , un eventuale parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.
Ricordiamo, per ultimo che in riferimento al Regolamento di cui alla delibera ANAC 21 NOVEMBRE2018, N.1102 l’Anac svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.
L’articolo Codice dei contratti: In Gazzetta il Regolamento ANAC pareri precontenzioso sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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