La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche eseguite. La validazione deve essere sottoscritta dal Responsabile del procedimento e deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono con-tenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definiti-vo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.Le disposizioni sulla validazione e l’approvazione del progetto sono contenute nel Codice dei contratti di cui D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare nell’art. 26 (Verifica preventiva alla progettazione) che disciplina, appunto, la verifica preventiva (vale a dire prima dell’inizio delle procedure di affidamento) della progettazione. Così come disposto al comma 1 (come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dell’art. 26 “La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente“.Le nuove disposizioni riproducono, nella sostanza, quelle dettate dall’articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli dal 45 al 47 del Regolamento n. 207/2010 e consentono il recepimento della prima parte del criterio contenuto all’articolo 1, comma 1, letterarr)della Legge delega n. 11/2016 che prevede la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione. Ed, infatti, l’art. 26, comma 6, lett d) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento mentre al comma 7 è previsto anche il divieto dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.La verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente è una attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi ne ha curato la progettazione ed può essere affidata all’interno o all’esterno della stazione appaltante; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori. Al fine di accertare l’unità progettuale, prima dell’approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, è verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Sono, quindi, indicati gli elementi che la verifica deve accertare e i soggetti preposti alla verifica per tipologia di lavori e importi Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.Successivamente alla verifica preventiva della progettazione occorre predisporre la validazione del progetto posto a base di gara che è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.In particolare per quanto concerne la verifica, la stessa deve accertare:
la completezza della progettazione;
la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
Sulla verifica e validazione della progettazione è intervenuta l’ANAC nel paragrafo VII delle Linee guida relative ad “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera n.138 del 21 febbraio 2018 in cui viene precisato che la verifica dei progetti continua ad avere una importanza centrale in quanto ai sensi dell’articolo 205, comma 2, terzo capoverso del nuovo Codice, “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”.L’ANAC ha sempre affermato, così come è possibile riscontrate nella deliberazione Avcp n. 22 del 18 marzo 2009, l’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa e quello del responsabile unico del procedimento di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione.La stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 26, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, devono verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità.La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.Ai sensi del comma 6, del citato articolo 26, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono:
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura stabile a supporto del RUP prevista all’articolo 31, comma 9;
per i lavori di importo pari o maggiore ad un milione di Euro ed inferiori alla soglia comunitaria (articolo 35), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
per i lavori di importo pari o maggiore alla soglia comunitaria ed inferiore a venti milioni di euro (articolo 35), i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità;
per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Il codice dei contratti stabilisce che l’oggetto della verifica e della validazione è la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente. In merito ai criteri generali di verifica, nell’articolo 52 del previgente regolamento n. 207/2010 era precisato che le verifiche devono essere condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
affidabilità, intendendosi per affidabilità la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
completezza ed adeguatezza, intendendosi per completezza ed adeguatezza la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità, la verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare, la verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze, la verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati, la verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame e la verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
leggibilità, coerenza e ripercorribilità, intendendosi per leggibilità, coerenza e ripercorribilità la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione, la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli ela borati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate e la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
compatibilità, intendendosi per compatibilità la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente e la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di inserimento ambientale, di impatto ambientale, di funzionalità e fruibilità, di sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici, di igiene, salute e benessere delle persone, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di sicurezza antincendio, di durabilità e manutenibilità, di coerenza dei tempi e dei costi e sicurezza ed organizzazione del cantiere.Per quanto riguarda i singoli elaborati progettuali è possibile utilizzare le seguenti modalità di verifica contenute, peraltro nell’articolo 53 del previgente Regolamento n. 207/2010:
per le relazioni generali occorre verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla precedente fase progettuale;
per le relazioni di calcolo è necessario verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame, che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili, che i risultati dei calcoli siano congruenti con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari, che il dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici sia stato correttamente eseguito e che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
per le relazioni specialistiche occorre verificare che i contenuti presenti siano coerenti con le specifiche fornite dalla committenza, con le norme cogenti, con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
per gli elaborati grafici è necessario verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari5;
per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto occorre verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare, che venga eseguito il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera;
per la documentazione di stima economica dell’opera è necessario verificare che costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni, che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante siano regolarmente aggiornati, che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari, che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento, che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e che corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi, che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard, che le misure delle opere computate siano corrette, anche alla luce di verifiche a campione eseguite, che i totali calcolati siano corretti, che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di opere di notevole contenuto tecnologico8, che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;
per il piano di sicurezza e di coordinamento è necessario verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri e che che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera;
per il quadro economico occorre verificare che l’articolazione del costo complessivo preveda la distinzione tra lavori a misura, a corpo, in economia e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; quanto alle somme a disposizione della stazione appaltante è necessario accertare la presenza di fondi per i lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, per rilievi, accertamenti e indagini, per allacciamenti ai pubblici servizi, per imprevisti, per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, per spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, per collaudo statico e tecnicoamministrativo (qualora necessario), per attività di supporto al responsabile unico del procedimento, per la remunerazione delle commissioni giudicatrici, per pubblicità (laddove necessario), per eventuali accertamenti di laboratorio, per IVA ed altre imposte dovute per legge;
per le approvazioni ed autorizzazioni occorre verificare l’acquisizione di tutte quelle previste dalla legge per il livello di progettazione in questione.
Il responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.Le verifiche, effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e che possono essere semplificate ovvero integrate dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera; in ogni caso in presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali possono essere adottati metodi di controllo a campione. Ovviamente in caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. L’attività di verifica consta, dal punto di vista pratico, nella compilazione di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista ed in rapporti del soggetto preposto alla verifica.Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della dichiarazione con la quale lo stesso attesta:
l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
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