Con grande tempestività l’ANAC, ha posto in consultazione un ulteriore aggiornamento delle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate una prima volta con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018. È stato posto, adesso in consultazione un ulteriore aggiornamento a causa, tra l’altro, della necessità:
Per inviare indicazioni e proposte c’è tempo solo fino al 21 febbraio, usando il modulo preparato ad hoc dall’Anticorruzione.Opere di urbanizzaione a scomputo se singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria – Sul punto, la Commissione europea, con una lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019 , nel rilevare la possibilità che l’articolo 16, comma 2-bis, del d.p.r. 380/2001 sia interpretato in senso incompatibile con la direttiva 2014/24/UE, ha evidenziato che l’ANAC, con le Linee guida n. 4, ha fornito alle stazioni appaltanti l’indicazione di seguire detta interpretazione non conforme che consente l’aggiudicazione di alcune particolari opere di urbanizzazione senza applicare il codice dei contratti pubblici non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della soglia comunitaria, ma anche qualora il valore di tale opere di urbanizzazione particolari, considerate isolatamente rispetto al complesso delle opere, sia al di sotto della soglia UE. Per tali motivi, l’Autorità ha ritenuto opportuno intervenire in modifica del punto 2.2 delle Linee guida in esame, adottando la formulazione già sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che si è espresso sul punto con parere n. 2942 del 24/12/2018. A tal fine, nel testo delle Linee guida è stata inserita la nuova versione del punto indicato, evidenziata in grassetto al fine di agevolarne l’individuazione.Applicazione dell’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici – L’ANAC coglie l’occasione della revisione delle linee guida per chiarire, con il nuovo punto 2.3 l’applicazione dell’articolo 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici. Ciò in conformità a quanto affermato sul punto dal Consiglio di Stato nel parere citato in cui è stato, infatti, precisato che si rende applicabile in questo caso anche l’art. 35, comma 11, del Codice, il quale, in diretta, letterale e pedissequa applicazione dell’art. 5, par. 10 della direttiva 2014/24/UE,stabilisce che, in via di eccezione, quando un’opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, e quand’anche il valore complessivo stimato della totalità dei lotti di cui essa si compone sia superiore alla soglia, ciò non ostante ai lotti frazionati in questione non si applica la direttiva, e dunque possono essere aggiudicati senza le procedure in essa previste come obbligatorie. Ciò può avvenire però a due condizioni:
Sul punto l’Autorità ritiene opportuno inserire nelle Linee guida un riferimento al periodo transitorio introdotto dalla norma, specificando che per l’anno 2019, per gli affidamenti di lavori, valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018.Soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione – Al punto 3.7 delle Linee guida n. 4, è stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. La soglia scelta per la suddetta deroga era stata individuata con riferimento alla soglia prevista dalla normativa vigente per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Il comma 130 dell’art. 1 della citata legge 145/2018 prevede la modifica dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della relativa soglia a 5.000 euro. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di innalzare a 5.000 euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all’obbligo di rotazione. Tale modifica comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al tempo stesso, avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di affidamenti di piccolo importo (sarebbe circa 4 milioni il numero medio annuo di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro). L’ANAC chiede, pertanto, agli Stakeholder di far pervenire osservazioni in merito alla possibilità prospettata, tenendo conto anche dell’impatto che la modifica avrebbe sul mercato.
L’articolo Codice dei contratti: L’ANAC pone in consultazione una nuova versione delle linee guida n. 4 sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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