L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha pubblicato la delibera n.462 del 23 maggio 2018 relativa alle Linee guida n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”. Le nuove linee guida entreranno in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed andranno a sostituire le precedenti linee guida adottate con determinazione Anac n. 9 del 22 luglio 2015.La revisione delle linee guida si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e del successivo D.lgs. n. 56/2017 (codìsiddetto decreto correttivo), al fine di tener conto delle modifiche normative sopravvenute.L’adozione delle Linee guida rientra nei compiti dell’Autorità previsti dall’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità, per l’Autorità, di intervenire con specifici atti regolatori in settori ritenuti di rilievo per il mercato nazionale, allo scopo di garantire il rispetto della legalità e della concorrenza.Come richiesto dal Consiglio di Stato in sede di parere interlocutorio n. 2192 del 24 ottobre 2017, è stata effettuata, preliminarmente, una consultazione pubblica e predisposta la relazione AIR così da informare il mercato sull’andamento del dibattito pubblico e rendere manifeste le ragioni sottese alle scelte effettuate.Le nuove linee sono suddivise nei seguenti paragrafi:
Nelle nuove linee guida l’ANAC, relativamente alla suddivisione in lotti, è ricordato che, ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), del citato Codice dei contratti pubblici ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del medesimo Codice, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso di servizi da svolgere presso vasti complessi immobiliari, come gli aeroporti o le stazioni, o eventi/fiere, la suddivisione può riguardare anche l’estensione geografica.Relativamente ai ribassi eccessivi, nelle nuove linee guida è precisato che il fenomeno può essere causato da diversi fattori:
Ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sono aggiudicati “esclusivamente” sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.Relativamente, poi, al criterio dell’OEPV l’ANAC rinvia alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ricordando che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10-bis del Codice dei contratti pubblici, come novellato dal decreto legislativo n. 56/2017 (decreto correttivo), il peso complessivo della componente economica dell’offerta non può superare il 30%.
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