Codice dei contratti pubblici: La tabella di riepilogo dei provvedimenti attuativi

Mentre siamo tutti in attesa, a distanza di un mese e mezzo, del disegno di legge sulle semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre il cui testo non è stato, a tutt’oggi, inviato al Palermento, non possiamo fare a meno di notare che i provvedimenti attuativi del Codice dei contratti che avrebbero dovuto essere approvati da vari ministeri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri segnano ancora il passo perché nei quasi 8 mesi del nuovo Governo, insediatosi dopo le elezioni del 3 marzo 2018, l’elenco dei provvedimenti approvati è del tutto vuoto a fronte dei molteplici che ancora devono essere approvati per completare il quadro dei provvedimenti attuativi.

Dall’1 giugno ad oggi sono entrati in vigore:

  • la delibera Anac 6 giugno 2018  recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
  • la delibera Anac 13 giugno 2018 recante “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”;
  • la delibera Anac 13 giugno 2018 recante “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), prediposta in riferimento, anche, all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti;
  • la delibera Anac 4 luglio 2018, n.803 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”;
  • la delibera Anac 18 luglio 2018, n.648 recante “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”;
  • le  linee guida Anac n.11 di cui alla delibera Anac 4 luglio 2018, n. 614, recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea” predisposte in riferimento all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti e, quindi, provvedimento definito “non vincolante”;
  • la delibera Anac 31 luglio 2018, n.723 recante “Bando-tipo n. 3 – Disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;
  • la delibera Anac 5 settembre 2018, n. 767 recante “Bando-tipo n. 1 – Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – Chiarimento”;
  • le linee Guida Anaca n.12  di cui alla delibera Anac 24 ottobre 2018, n. 907, recanti “Affidamento dei servizi legali” quale atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni interpretative per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’art. 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi;
  • la delibera Anac 21 novembre 2018, n.1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso”;
  • la delibera Anac 9 gennaio, n.10 recante “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Ad una superproduzione dell’Anac si affianca una produzione nulla dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che avrebbe avuto tutto il tempo necessario per approvare, per lo meno, quei provvedimenti già in itinere e che possono essere riassunti nei seguenti:

  • il DM infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici con cui vengono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti;
  • il DPCM con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia di cui all’articolo 37, comma 5 del Codice dei contratti;
  • il DM Infrastrutture e dei trasporti con cui vengono individuate modalità di qualificazione per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all’articolo 84, comma 12 del Codice dei contratti;
  • il DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, commi 3 e 8 del Codice dei contratti.

Ma, probabilmente ciò non si è verificato per tutte le esternazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Vicepremier sulla necessità di riformare il Codice dei contratti ma, purtroppo, a distanza di quasi otto mesi non si è avuto né la pubblicazione dei provvedimenti mancanti né, tantomeno indicazioni vere e puntuali sulle intenzioni del Governo relative a quali modifiche apportare al Codice degi contratti e restiamo tutti in un’attesa che ha dell’incredibile.

 

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