Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 era costituito da 220 articoli ed entrò immediatamente in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.Il testo del decreto legislativo n, 50/2016, probabilmente, fu predisposto velocemente e senza i controlli necessari tanto che nel mese di luglio del 2016 fu pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, un avviso di rettifica di ben 8 pagine in cui erano inserite circa 170 correzioni (su un testo composto da 220 articoli) che modificano circa 100 articoli pari al 44% dell’articolato.Successivamente, alcune modifiche furono inserite:
dalla legge 11 dicembre 2016,n.232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”
dal decreto-legge 30 dicembre 2016,n.244 recante “Proroga e definizione di termini” convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.Ad un anno esatto dell’entrata in vigore arriva il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. “decreto correttivo”) composto da 131 articoli in cui sono riportate circa 400 modifiche a circa 130 articoli del Codice.Successivamente, altre modifiche furono inserite:
dal decreto- legge 24 aprile 2017,n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
dalla legge 27 dicembre 2017, n.205
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d. “Legge di bilancio 2018”).
Di certo, in fatto di correzioni, questo nuovo Codice batte ogni record con circa 600 correzioni e modifiche sulla maggior parte dei 220 articoli che lo compongono.In aggiunta al testo base c’è, anche da segnalare che, in atto, agli articoli del Codice dobbiamo aggiungere i 114 articoli del Regolamento n. 207/2010 ancora in vigore e precisamente:
gli articoli dal 14 al 43 che saranno abrogati successivamente all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti previsto all’articolo 23, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e che definirà i contenuti della progettazione dei tre nuovi livelli progettuali;
gli articoli dal 60 al 96 che saranno abrogati successivamente all’emanazione delle linee guida dell’ANAC previste all’articolo 83, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e che disciplineranno il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento ed altro;
gli articoli dal 178 al 210 che saranno abrogati successivamente all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto all’articolo 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e che definirà le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile ed amministrativo dei lavori
gli articoli dal 215 al 238 che saranno abrogato successivamente all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto all’articolo 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e che disciplinerà le modalità tecniche e di svolgimento del collaudo.
Agli articoli del Codice dei contratti dobbiamo, anche, aggiungere i residuali 14 articoli (1-6, 8, 16-19, 27, 35-36) del Capitolato generale d’appalto di cui al Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n, 145 parzialmente abrogato dal Regolamento n. 207/2010.Dopo 28 pareri del Consiglio di Stato che iniziano con il parere n. 855 dell’1 aprile 2016 e terminano, in atto, con il parere n. 26998 del 22 dicembre 2017,10 provvedimenti a carico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 7 provvedimenti dell’ANAC (oltre a 4 provvedimenti non previsti specificatamente nell’articolato) ci ritroviamo, a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti, con 36 provvedimenti ancora da approvare da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con 13 provvedimenti ancora da approvare da parte dell’ANAC.
Restano irrisolti, tra gli altri,i problemi relativi:
alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 38 del Codice; ci chiediamo che fine ha fatto il DPCM, previsto al comma 2 del citato art. 38 che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) avrebbe dovuto definire i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. A distanza di oltre un anno tutto tace;
ai nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23 del Codice; per tali nuovi livelli (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione;
alle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 77 del Codice con la precisazione che tali commissioni hanno il compito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; i componenti delle commissioni avrebbero dovuto essere scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC così come previsto all’articolo 78 del Codice;
alle linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture effettua l’attività di propria competenza, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità; tali linee guida predisposte dall’ANAC e previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbero dovuto essere adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice (entro il 18 luglio 2016) e con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. L’ANAC ha predisposto le linee guida ma non si hanno notizie né del parere delle Commissioni parlamentari né, ovviamente, del decreto del Ministero;
alla razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM); con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016 (anche in questo caso il ritardo accumulato è di oltre un anno) avrebbero dovuto essere definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici con la precisazione che l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38 del codice.
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