Commissari di gara e Codice dei contratti: aggiornate le linee guida ANAC n. 5

Nuovi aggiornamenti per le linee guida ANAC. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 è stata, infatti, pubblicata la Delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 recante “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»”.L’aggiornamento delle Linee guida n. 5, pubblicate in origine con Determinazione ANAC 16 novembre 2016, n.1190 si è reso necessario dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.56/2017 (c.d. Decreto Correttivo) che ha modificato gli articoli 77 e 78 del D.L.gs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti o Codice Appalti).Sulle nuove linee guida si era già espresso il Consiglio di Stato (Parere 19 ottobre 2017,n. 2163) che, in linea con il precedente Parere 14 settembre 2016, n. 1919, aveva sollevato un nutrito numero di questioni relativamente alla composizione dell’albo ed alle modalità di nomina dei commissari “esterni” ed “interni, agli adempimenti delle stazioni appaltanti ed alla funzionalità delle commissioni giudicatrici, alla comprovata esperienza e professionalità ed ai requisiti di moralità dei commissari.Nonostante la pubblicazione in Gazzetta, le nuove linee guida, però, non saranno operative fino a quando l’ANAC, con una nuova deliberazione, dichiarerà operativo l’Albo con ulteriori linee guida che disciplineranno:

  • le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
  • le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
  • le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;
  • le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
  • i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

L’ANAC potrà emanare tali ulteriori linee guida soltanto dopo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà, con il decreto previsto all’articolo 77, comma 10 del Codice dei contratti, le tariffe di iscrizione all’albo ed il compenso per i commissari.Nelle citate ulteriori linee guida sarà fissata la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo propedeutica alla deliberazione dell’ANAC di operatività dell’Albo. Ma, ai sensi dell’articolo 78 comma 1 del Codice dei contratti, occorrerà che l’ANAC provveda a istituire l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici. In pratica, tutto resterà come prima (con i commissari nominati dalle stazioni appaltanti) per un periodo di tempo che non è possibile quantificare.L’ANAC, come precisato nella Relazione illustrativa allegata alla determinazione, ha rappresentato, anche, che:

  • non ha ritenuto accoglibile l’indicazione del Consiglio di Stato di procedere ad Albi separati per i soggetti esterni o interni alle stazioni appaltanti, in quanto ciò avrebbe comportato la necessità di creare tante sezioni quante sono le diverse stazioni appaltanti, con la precisazione che, in ogni caso, nell’Albo sarà evidenziato l’ente di appartenenza dell’esperto, in modo da poter individuare se si tratta di un esperto interno dello stesso;
  • non ha ritenuto possibile imporre con Linee guida un obbligo assicurativo a carico delle stazioni appaltanti quando ricorrano a commissari interni, dovendo al riguardo essere necessaria una specifica previsione normativa di rango primario, in considerazione del possibile impatto sulla spesa pubblica osservando, in ogni caso, che le stazioni appaltanti attualmente si avvalgono di personale interno per la composizione delle commissioni di gara, senza la verifica degli stringenti requisiti previsti dalle Linee guida e senza copertura assicurativa. L’ANAC precisa, poi, che il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici svolge ulteriori attività che possono arrecare danni a terzi e/o all’amministrazione di appartenenza per le quali, di regola, non è prevista la copertura assicurativa a carico dell’amministrazione di appartenenza aggiungendo, anche, che è solo il legislatore, o la contrattazione collettiva, che può indicare quali attività siano meritevoli di particolare tutela. Infine, non si può trascurare il fatto che il dipendente pubblico, a differenze di quanto avviene per i professionisti esterni, risponde solamente per gli errori causati da dolo o colpa grave;
  • si riserva prima dell’adozione del Regolamento di verificare l’opportunità di istituire, al posto delle sottosezioni già presenti, ulteriori sezioni, quali quella per gli esperti di sicurezza pubblica (così come richiesto dal Consiglio di Stato), dell’Albo rispetto a quelle previste dal Codice.

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